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{{L|diritto|giugno 2009}}
{{F|diritto internazionale|gennaio 2012}}
 
'''''Privacy''''' ([[Alfabeto fonetico internazionale|AFI]]: {{IPA|/'praivasi/|it}})<ref>{{Dipi|privacy}}</ref><ref>L'usuale pronuncia italiana riprende quella dell'[[inglese americano]] {{IPA|/ˈpɹaɪvəsi/|en}}, un tempo unica pronuncia possibile in inglese, ma ora sostituita da {{IPA|/ˈpɹɪvəsi/|en}} in altre varietà di inglese tra cui quello [[inglese britannico|britannico]].</ref>, termine dell'inglese, traducibile in [[Lingua italiana|italiano]] con '''riservatezza'''<ref>{{Cita web|url=http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=privacy|titolo=privacy|editore=Dizionario Garzanti|accesso=19 maggio 2022}}</ref> o '''privatezza''',<ref>{{Cita web|url=http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=privatezza|titolo=privatezza|editore=Dizionario Garzanti|accesso=19 maggio 2022}}</ref> indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona.<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/privacy|titolo=privacy in Vocabolario - Treccani|lingua=it|accesso=21 luglio 2022}}</ref>
 
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Il garante della privacy italiano ha emanato, nel 2005, un provvedimento a riguardo<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1189435|titolo=Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005 [1189435]|accesso=28 giugno 2022}}</ref>. C'è da notare che, in generale, trattenere e/o conservare un documento d'identità (anche la copia) ma pure l'apparente innocua registrazione del numero, sono tutte operazioni a rischio da parte di chi le esegue (smarrimento, sottrazione, uso criminale o illecito) e, pertanto, da eseguire solamente quando lecito e solo se strettamente necessario. In quella prescrizione il Garante ricorda altre opzioni per identificare una persona.
 
Per il garante italiano sono solo due i trattamenti della carta d'identità legittimi<ref>{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/gdpr-fotocopia-carta-di-identita|titolo=GDPR, quando è obbligatorio chiedere e conservare la fotocopia della carta di identità?ccesso=22 agosto 2024}}</ref>:
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
 
# acquisto di una scheda SIM (art. 6, comma 2, della Legge 31 luglio 2005, n. 155);
# procedure della PA (art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445).
 
In nessun altro caso vi è un obbligo di esibizione, consegna (e tanto meno dell'immagine) di un documento di identità. Anche perché, a parte l'uso come mezzo di identificazione, in molte procedure burocratiche (ad esempio il pagamento di prestazioni rese alla PA o a privati che erogano servizi pubblici) sono sufficienti numero, data emissione e data scadenza, non serve avere l'intero documento né tantomeno conservarlo.
 
Ne consegue che, all'infuori dei casi previsti per legge, e pure con il consenso dell'interessato, per il principio di pertinenza e non eccedenza, non è legittimo né trattenere il documento (carta d'identità, passaporto, ecc.) né, tanto meno, farne una copia e conservarla. La mera esibizione della carta d'identità ai fini dell'identificazione di un soggetto (si pensi al caso della portineria di un'azienda per il controllo degli accessi), finalizzata a scopi pre contrattuali, contrattuali o di sicurezza ambientale (procedure di evacuazione per emergenza) potrebbe essere legittima<ref>{{Cita web|url=https://anorc.eu/attivita/e-lecito-per-le-societa-trattenere-la-copia-del-documento-di-identita-del-visitatore|titolo=E’ lecito, per le società, trattenere la copia del documento di identità del visitatore|accesso=31 luglio 2022}}</ref> ma non lo sarebbe la tracciatura sul registro visitatori, specie se è richiesta la firma autografa che è un elemento personale critico (uso eccessivo e non pertinente). E comunque, all'interessato va fornita l'informativa che espliciti le finalità e le operazioni del trattamento dei dati personali contenuti nel documento di riconoscimento.
 
=== Dopo la morte ===