Deminutio capitis: differenze tra le versioni
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I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima
* La '''capitis deminutio maxima''' si aveva quando taluno perdeva sia la [[cittadinanza]] che la [[libertà]] (ad es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). Famosa è la definizione del [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: G.1.160: «Maxima ext capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem ammittit» (Trad. ''La capitis deminutio è massima allorchè qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà'').
* La '''capitis deminutio minor o media''' si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di deminutio: G.1.161: «Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur,: libertas retinetur; quod accidit ei, cui acqua et igni interdictum fuerit» (Trad. ''La capitis deminutio è minore o media allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento dell'acqua et igni interdictio'').
* La '''capitis deminutio minima''' si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non riguardatante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione: G. 162: «Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur» (Trad. ''La capitis deminutio è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.'')
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