Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni
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* [[principio di proporzionalità]]: l'azione deve essere "necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo".<ref>{{cita web|url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/28/fisco-arriva-il-garante-nazionale-del-contribuente-ma-avra-pochi-poteri-non-puo-sospendere-gli-atti-dellamministrazione/7395443/amp/|titolo=Fisco, arriva il Garante nazionale del contribuente. Ma avrà pochi poteri: non può sospendere gli atti dell’amministrazione}}</ref>
* principio del ''ne bis in idem'': l'azione tributaria non può essere esercitata più di una volta per uno stesso tributo relativamente a un certo anno di imposta.
* dal novembre 2023, la [[nullità (diritto)|nullità]] degli atti del fisco eccepibile in sede amministrativa o giudiziaria ovvero rilevabile d'ufficio in tutti gli stati e gradi del procedimento. Il [[vizio di forma (diritto)|vizio]] deve essere espressamente [[qualificazione giuridica|qualificato]] per legge e dà [[pagamento d'indebito|diritto di ripetizione]], fatta salva la [[prescrizione (ordinamento civile italiano)|prescrizione]] del [[credito]].<ref>{{cita web|autore=Avv. Matteo Dellapina|url=https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/nullita-atti-fisco-new-entry-statuto-contribuente|titolo=Nullità degli atti del fisco: new entry dello Statuto dei diritti del contribuente|sito=[[IPSOA]]|urlarchivio=https://archive.
* [[Principio del contraddittorio]] informato ed effettivo per tutti gli atti che incidono sfavorevolmente sulla [[sfera soggettiva|sfera]] del destinatario, a pena di annullabilità;
* obbligo di [[motivazione (diritto)|motivazione]] scritta, a pena di annullabilità, con l’indicazione specifica dei [[presupposti]], dei [[mezzo di prova|mezzi di prova]] e delle ragioni giuridiche alla base del provvedimento;
* equiparazione a una [[fonte del diritto]] di primo livello: "si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo". In altre parole, in caso di dubbi interpretativi di una norma tributaria, valgono le disposizioni dello Statuto.<ref>{{cita web|url=https://www.ilsole24ore.com/art/statuto-contribuente-ecco-tutte-novita-AFFbbPMB|titolo=Statuto dei diritti del contribuente: ecco le novità|urlarchivio=https://archive.
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