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=== Significato ===
=== Il principio, applicato non già al reato ma alla sanzione penale, vieta che con un inasprimento successivo della pena possano essere puniti rei che, al momento di commettere il fatto, confidavano nel rischio di incappare in una pena diversa e minore: il fondamento di ciò è nell'esigenza della previa conoscibilità delle regole da osservare e delle conseguenze della loro violazione, conoscibilità che è un “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale”<ref>Corte Costituzionale n. 394/2006</ref>. ===
 
== Diffusione ==