Guardia particolare giurata: differenze tra le versioni
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→Ulteriori attribuzioni e funzioni: Circa il divieto di fumo nei locli pubblici (note) |
Cronologia, cenni su diposizioni legge 20 luglio 2004, n. 189 |
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== Ulteriori attribuzioni e funzioni ==
Nel corso degli anni, varie disposizioni normative hanno ampliato la casistica dell'impiego delle guardie giurate: ad esempio possono essere adibite anche al controllo e accertamento del divieto di fumo nei locali pubblici sancito dalla [[legge 16 gennaio 2003, n. 3]], secondo quanto riportato nell'accordo dalla [[Conferenza Stato-Regioni]] del 16 dicembre 2004.<ref>{{cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-12-28&atto.codiceRedazionale=04A12692|titolo=Accordo 16 dicembre 2004}}</ref> e nella [[circolare]] del [[Ministero della salute]] del 17 dicembre 2004<ref>{{pdf}}{{cita web|url=https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2005/allegati/divieto_fumo.pdf|titolo= Circolare del 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori"}}</ref>
Tuttavia, tra le maggiori novità, il decreto del Ministero dell'interno 5 settembre 2009, n. 154 ha previsto e disciplinato l’affidamento alle guardie (sia dipendenti dai concessionari dei servizi, che dagli istituti di vigilanza privata) dei servizi definiti di ''sicurezza sussidiaria'' nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano. Ai sensi di tale decreto possono essere impiegate in strutture di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi tramite l'istituto d'appartenenza. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare, come stabilito dal D.M. 269/2010 e dall'art. 256-bis TULPS, la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali e altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongano che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_038.html#_ART0001|titolo=Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008, S.O.}}</ref>
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