Guardia particolare giurata: differenze tra le versioni

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Disciplina normativa generale: Cenni si porto manette (vedi discusisone)
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Le GPG sono generalmente assunte e prestano servizio per conto di un [[istituto di vigilanza privata|istituto di vigilanza]], e il [[rapporto di lavoro]] è regolamentato dallo specifico [[contratto collettivo nazionale di lavoro|CCNL]] che prevede diverse qualifiche per il personale con funzioni amministrative e per quello con funzioni tecnico-operative. Possono tuttavia svolgere la loro attività in forma di [[lavoro autonomo]],<ref>{{cita web|url=https://www.stopsecret.it/vigilanza-sicurezza/guardie-giurate-il-consiglio-di-stato-apre-al-lavoro-autonomo|titolo=Guardie giurate, il Consiglio di Stato apre al lavoro autonomo|data=27 novembre 2019}}</ref> ma in ambo i casi è comunque necessario che siano in possesso di licenza prefettizia<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html#_ART134_|titolo=Art. 134 comma 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773}}</ref> e il loro operato è sottoposto alla vigilanza della [[questura]] competente,<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/20/zn42_04_001.html#_ART0001|titolo=Art. 1 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508.}}</ref> che con eventuali regolamenti provinciali può stabilire disposizioni sulle modalità del servizio e sulle dotazioni.
 
Nel caso prestino servizio armato presso enti pubblici o privati, vengono obbligatoriamente iscritti ad una delle sezioni dell'[[Unione Italiana Tiro a Segno]] e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di addestramento di tiro;<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn34_01_020.html#_ART0251|titolo=Art 251 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.}}</ref> in ogni caso di utilizzo di armi, è necessario altresì rispettare le previsioni ed i requisiti per la [[licenza di porto d'armi in Italia]]. Circa la possibilità di porto di [[manette]], non vi sono norme esplicite a riguardo, di conseguenza la questione è rimessa alla regolamentazione della [[questura]] della [[provincia italiana]] terriotiralmente competente, anche se sovente nella pratica non ci sono disposizioni dettate dalle autorità in merito.<ref>{{cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2017/08/04/la-guardia-particolare-giurata|titolo=La Guardia Particolare Giurata e l’uso delle manette|autore=Cesira Cruciani, Leandro Abeille|data=04 agosto 2017}}</ref>
 
La legislazione delle [[regioni d'Italia]] può dettare disposizioni particolari per il loro utilizzo: ad esempio, la [[Regione Lombardia|Lombardia]], con [[legge regionale]] 9 dicembre 2013 n. 18, ha disposto che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, nonché gli enti locali competenti territorialmente, possano affidare alle guardie le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, riguardo all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (ad esempio la sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio dell'utente).<ref>Legge Regionale 9 dicembre 2013 n. 18-Modifiche alla [http://consiglionline.lombardia.it/NormeLombardia/accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6 legge regionale 4 aprile 2012, n. 6] (Disciplina del settore dei trasporti).</ref>
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=== Compiti, doveri e facoltà ===
Secondo l'art. 133 del [[Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza|TULPS]], inoltre, gli [[Ente pubblico|enti pubblici]], gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o alla custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari.<ref>{{cita web|url=https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html#_ART133_|titolo=|Art. 133 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.}}</ref> Durante taleil servizio la GPG dovrà eseguire compiti di prevenzione ed eventuale repressione di possibili attività criminali commesse ai danni dei beni assegnati dal committente o dall’[[Istituto di vigilanza privata|istituto di vigilanza]] da cui dipende, eventualmente anche in collaborazione con le [[forze di polizia italiane]] come ribadito dal [[vademecum]] operativo del Ministero dell’interno esplicativo del D.M. 269/2010 emanato con [[circolare]] del 24 marzo 2011, mediante attività di:<ref>{{pdf}}{{cita web|url=https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/2011_03_24_Circ_Min_Int.pdf|titolo=Circolare Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011}}</ref><ref>{{pdf}}{{cita web|url=https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/69/2024-06/vademecum_operativo.pdf|titolo=VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269, in materia di
capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata}}</ref>
mediante attività di:
 
* vigilanza fissa o mobile;