Procurator omnium bonorum: differenze tra le versioni

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In [[diritto romano]], con la [[locuzioni latine|locuzione latina]] '''procurator omnium bonorum''', in italiano ''procuratore di tutti i beni'', si definisce colui che rappresenta e amministra tutti i beni di un altro individuo.
 
 
== Origini storiche ==
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All'inizio si trattò di un [[liberto]], schiavo manomesso, che al tempo in cui era in schiavitù svolgeva le medesime funzioni di gestione del patrimonio del [[dominus]]. Il liberto diveniva procurator omnium bonorum in seguito alla [[praepositio]], atto unilaterale del dominus con cui venivano conferiti i più ampi poteri al procurator.
 
Solo successivamente si ebbero procuratori ''omnium rerum'' '''ingenui''' per la gestione del patrimonio.
 
 
== Azioni a tutela del rapporto di procura ==
Due sono le ipotesi ricostruttive avanzate dalla dottrina [[romanistica]]. Secondo un primo orientamento l'azione che regolava in origine i rapporti tra ''procurator omnium bonorum'' e principale era l'[[actio negotiorum gestorum]]. Alla base di questa tesi vi era una concezione della [[procura]] che la considerava, almeno durante l'[[periodo classico|epoca classica]], nettamente distinta dal mandato.
 
Secondo un'altra ipotesi ricostruttiva, fondata sul presupposto che il ''procurator omnium bonorum'' ripetesse i propri poteri non da un atto di ''praepositio'' ma da un mandato generale, per la tutela di tali rapporti veniva invece impiegata l'[[actio mandati]].
 
{{Diritto}}
 
[[Categoria:Diritto romano]]