Dolo: differenze tra le versioni

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{{nota disambigua}}
Il '''dolo''' consiste nella consapevole volontà rappresentativa dell'agente di realizzare gli elementi significativi di una fattispecie tipica di illecito giuridicamente sanzionato.<ref>{{Cita libro|nome=Roland|cognome=Riz|titolo=Lineamenti di diritto penale. Parte generale|url=https://books.google.it/books/about/Lineamenti_di_diritto_penale_Parte_gener.html?id=Z4c7uwAACAAJ&redir_esc=y|accesso=2024-11-22|data=2012|editore=CEDAM|lingua=it|ISBN=978-88-13-31565-8}}</ref>
Il '''dolo''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, indica generalmente la volontà cosciente di una persona, estrinsecantesi in una modalità di [[condotta (diritto)|condotta]], caratterizzata dall'arrecare danno altrui.
 
== Diritto penale ==