Gioco d'azzardo: differenze tra le versioni

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[[File:The_Cardsharps.jpg|thumb|upright=1.4|[[Caravaggio]], ''[[I bari]]'', 1594 ca.]]
Il '''gioco d'azzardo''', secondo l'ordinamento penale italiano, è un tipo di gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria.<ref>{{Cita legge italiana |tipo=legge |anno=1995 |mese=ottobre |giorno=6 |numero=425 |titolo=Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione |articolo=}}</ref> Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù [[denaro]], sull'esito di un evento futuro: per tradizione le quote si pagano in contanti.
Il '''gioco d'azzardo''', legalizzato dallo stato come citó un poeta chiamato “BOMBA ANARCHICA 3000”
 
Questo evento può verificarsi nell'ambito di un gioco di società come la [[roulette]] o di una gara, come le [[corse dei cavalli]], ma in linea di principio qualsiasi attività che presenti incertezza sul risultato finale si presta a scommesse a scopo di lucro e quindi può essere oggetto di gioco d'azzardo.
 
== Storia ==