Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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Monografie attuali su colpa penale e civile:
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Colpa negoziale.
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Nel diritto privato "la colpa che qualifica il fatto illecito è l'inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione. La colpa indica l'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta. Sebbene la colpa sia indicata tradizionalmente come elemento psicologico dell'illecito, occorre tener presente che essa ha ormai assunto un significato obiettivo, quale obiettiva non conformità al modello di condotta diligente. Si tratta quindi di una nozione obiettiva che prescinde dalla cattiva volontà del soggetto e dalla sua attitudine ad emettere lo sforzo diligente dovuto. (Es. Il soggetto che tiene un comportamento non conforme ai canoni obiettivi della diligenza è in colpa anche se abbia fatto del suo meglio per evitare il danno, senza riuscirci a causa della sua inettitudine personale (imperizia, mancanza del normale grado di diligenza, ecc.) od economica). Intesa nel suo significato obiettivo la colpa conserva un ruolo centrale nella teoria dell'illecito. La figura generale dell'illecito è infatti pur sempre identificata nel fatto «colposo», cioè in un fatto valutato negativamente alla stregua dei parametri obiettivi della diligenza. Le ipotesi di responsabilita senza colpa – cioè di responsabilità oggettiva – sono invece circoscritte nell'ambito di specifiche previsioni normative. La rilevanza della colpa ha ragione nell'esigenza di delimitare il dovere di rispetto altrui entro i limiti di normalità e ragionevolezza, e nella idoneità della diligenza ad offrire modelli di condotta improntati a tali limiti. Analogamente alla colpa contrattuale, anche la colpa extracontrattuale si specifica negli aspetti della incuria, imprudenza, imperizia e illegalità. L'incuria, o negligenza in senso stretto, consiste nel difetto dell'attenzione volta alla salvaguardia altrui. L'incuria si manifesta nella carenza di quell'attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione o che è specificamente richiesta dall'ufficio del soggetto o dal tipo della sua attività. (Es. L'autista si fa sorprendere da un colpo di sonno e la vettura va fuori strada; la madre disattenta lascia cadere il neonato dalla culla, ecc). L'imprudenza consiste nel difetto delle misure di cautela idonee a prevenire il danno. Anche con riguardo all'imprudenza si distingue tra l'inosservanza delle comuni norme di cautela;
(Es: Accendere un fiammifero in prossimità di materie infiammabili); e l'inosservanza di cautele specifiche, adeguate ad una particolare situazione o attività (Es. Non adottare le misure di sicurezza atte a scongiurare che lo sbandamento di una vettura in gara ferisca gli spettatori). L'imperizia è l'inosservanza delle regole tecniche proprie di una determi nata attività. L'inosservanza delle regole tecniche può dipendere dalla carenza della preparazione del soggetto o dalla carenza dei mezzi tecnici impiegati. La illegalità quale momento della colpa consiste nella inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.
(Es. I limite legale di velocità è una misura di salvaguardia della incolumità degli utenti della strada. Pertanto, la circostanza che l'autore di un investimento stradale andasse a velocità superiore al limite legale è rilevante per la qualificazione del fatto come colposo)".<ref>{{Cita web|url=https://shop.giuffre.it/024215857-istituzioni-di-diritto-privato?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpLTsm_GIigMV9quDBx3ZLyIlEAQYASABEgKIl_D_BwE|titolo=Istituzioni di diritto privato|sito=shop.giuffre.it|accesso=2024-12-02}}</ref>
 
La colpa ha una valenza nella responsabilità aquiliana, dunque, ma pure in quella negoziale: "In ordine al concetto di colpa, si rinviene nelle fonti romane una triplice distinzione: culpa lata, culpa levis, culpa levissima, quest'ultima operativa in materia extracontrattuale e non in materia contrattuale...Qui sorge l'antitesi che tutt'ora agita la materia, se il concetto di colpa non debba essere inteso in senso unitario, ossia in base alla definizione evincibile dall'art. 1176 c.c., l'unica codificata nel diritto civile. Si è replicato che, se nei rapporti contrattuali la colpa deve valutarsi alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, ed in alcuni casi, alla stregua della diligenza che il contraente abbia voluto delle sue cose, ove non sussista una relazione contrattuale, per cui il danneggiato non possa neppure rimproverarsi di aver scelto come obbligato una persona non diligentissima, principi di ragione impongono una più severa valutazione. In virtú di quest'opinione la responsabilità extracontrattuale può configurarsi solo che un minimo di colpa ricorra, qualora cioè un fatto causativo di danno ingiusto sia stato generato da una condotta non attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore. Anzi il caso fortuito e la forza maggiore, per considerarsi tali e discriminanti della colpa, devono essere estranei all'attività del soggetto colpevole, e non dipendere da lui. A conforto di tale esegesi si è osservato che l'art. 2043 c.c., diversamente dall'art. 1176 c.c., non contiene alcuna specificazione sul grado della colpa, e l'ordinamento conosce molti casi di colpa presunta, affievolita, o addirittura di responsabilità oggettiva. Inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi un richiamo al parametro della diligenza previsto in materia contrattuale. Tra il modello penalistico e quello della colpa contrattuale la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento intermedio. Da un lato, vi è infatti una maggiore propensione all'oggettivizzazione della colpa, dall'altro un accertamento più rigoroso, che talvolta porta a riconoscere la responsabilità civile per fatti in relazione ai quali vi è assoluzione in sede penale. Quest'ultimo fenomeno risente di quella che è stata definita come una contaminazione tra i concetti di culpa e iniuria, sulla scorta dello stretto legame che intercorre tra ingiustizia del danno ed elemento soggettivo, figlio di una eterogenesi dei fini nell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., in virtù della quale da un lato si è conservata la centralità che l'elemento soggettivo aveva nella concezione maturata sotto il vigore del codice abrogato, dall'altro si è valorizzato l'elemento dell'ingiustizia, introdotto dal nuovo codice. Si è osservato che il danno non può non essere considerato ingiusto laddove esso sia causato da una condotta dolosa o fraudolenta, anche laddove formalmente autorizzata dall'ordinamento, ma sostanzialmente lesiva della sfera giuridica altrui, poiché l'emersione del proposito di nuocere o ledere finisce con il rendere il comportamento in sé antigiuridico, prescindendosi dalla natura giuridica e dalla rilevanza dell'interesse leso. Viceversa, nell'ipotesi di condotta incolpevole o meramente colposa, la minor intensità dell'elemento soggettivo rende meno palese l'antigiuridicità, che dovrà essere vagliata attentamente attraverso tenendo conto delle istanze sia del danneggiato che del danneggiante. In epoca più recente la giurisprudenza si è assestata su una posizione più vicina al modello penalistico, in ragione dell'evoluzione che quest'ultimo ha avuto, aderendo alla concezione normativa della colpa, che ben si adatta alle funzioni della responsabilità civile ed alle fattispecie di colpa presunta."<ref>{{Cita libro|titolo=Nuovo sistema del diritto civile vol.1 a €230.00. Spese di Spedizione Gratis {{!}} Libreria Universitaria|url=https://www.libreriauniversitaria.it/nuovo-sistema-diritto-civile-bellomo/libro/9788896916124|accesso=2024-12-02|lingua=it}}</ref>
 
== Note ==