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I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio delle bollette.
 
A proposito della [[termovalorizzazione]] dei [[rifiuti]], è da notare che solo in Italia (in violazione delle direttive europee in materia) viene considerata rinnovabile totalmente l'energia prodotta dalla [[termovalorizzazione]] (cioè dall'incenerimento) laddove la UE considera invece "rinnovabile" solo la parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali)<ref>.
 
La [[Commissione Europea]], in data 20 novembre 2003, in merito alla distorsione della normativa comunitaria in Italia in riferimento all'inclusione della parte non [[biodegradabile]] dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è così espressa:
{{quote|La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1), la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile.<br/>
La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correderà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i «certificati verdi».