Neutralità della rete: differenze tra le versioni

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Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta
 
1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
 
Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell’Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.
 
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
 
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
 
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.
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|prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.
|}
4. Le misure di gestione del traffico possono comportare un [[trattamento dei dati personali]] soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .
 
5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità.
 
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.
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La normativa italiana fino a poco tempo fa non prendeva una posizione decisa in merito alla neutralità. Nonostante ciò gli utenti hanno sempre avuto diritto alla trasparenza, cioè a sapere se il proprio operatore metteva in atto qualche tipo di restrizione al traffico internet.
Questo è confermato dalla multa inflitta all'operatore [[TeleTu|Tele 2]] dall'[[Antitrust]].{{collegamento interrotto|1=[http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/1ee325f6366386f8c1257543004883cb?OpenDocumentt] |data=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }}<ref>{{Cita web | url = https://www.zeusnews.it/n.php?c=11057 | titolo = L'Antitrust multa Tele2 | data = 29 settembre 2009 | accesso = 3 dicembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20221203162341/https://www.zeusnews.it/n.php?c=11057 | dataarchivio = 3 dicembre 2022 | urlmorto = no }}</ref> La società è stata sanzionata per pratiche commerciali scorrette poiché non aveva comunicato adeguatamente ai consumatori l'esistenza di filtri per i protocolli p2p.
 
Il centro di ricerca del [[Politecnico di Torino]] ''Centro Nexa su Internet e Società'' ha pubblicato un'analisi comparativa dei contratti business-to-consumer dei principali Internet Service Providers italiani.<ref>[http://nexa.polito.it/nexafiles/ExecutiveSummary-AnalisiContrattiISP-NEXA-dic2008.pdf Analisi contratti ISP dicembre 2008]</ref><ref>[http://nexa.polito.it/accesso-ad-internet-e-contratti-di-connettivit%C3%A0-business-consumer-di-quattordici-fornitori-italiani Accesso ad Internet e contratti di connettività di quattordici fornitori italiani]</ref>