Libertà religiosa in Italia: differenze tra le versioni

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===Verso i non credenti===
In Italia è stata a lungo presente una certa [[discriminazione verso gli atei]]. L'ateismo esplicito e militante era considerato passibile di "offesa alla [[religione di Stato]]" o [[blasfemia]], almeno fino alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione del 1948]]. Dall'epoca [[fascista]] infatti, nelle carceri i detenuti erano obbligati ad assistere alle funzioni religiose e l'[[Insegnamento della religione cattolica in Italia|ora di religione]] era pressoché obbligatoria nelle scuole pubbliche fino al 1984, insieme ad altre disposizioni di favore verso la confessione maggioritaria cattolica, tuttora in vigore.
{{vedi anche|Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane|Lautsi v. Italia}}
 
Nella stessa Costituzione furono inseriti alcuni articoli riguardanti i [[Patti lateranensi]] che riconoscevano il [[cattolicesimo]] come religione ufficiale, ma anche articoli sulla libertà religiosa e il libero pensiero.<ref name=uaar>[https://www.uaar.it/laicita/ateismo-legislazione-italiana/#02 Ateismo e legislazione italiana - 2], su UAAR</ref> In particolare, l’articolo 19 recita: