Libertà religiosa in Italia: differenze tra le versioni
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===Verso i non credenti===
In Italia è stata a lungo presente una certa [[discriminazione verso gli atei]]. L'ateismo esplicito e militante era considerato passibile di "offesa alla [[religione di Stato]]" o [[blasfemia]], almeno fino alla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione del 1948]]. Dall'epoca [[fascista]] infatti, nelle carceri i detenuti erano obbligati ad assistere alle funzioni religiose e l'[[Insegnamento della religione cattolica in Italia|ora di religione]] era pressoché obbligatoria nelle scuole pubbliche fino al 1984, insieme ad altre disposizioni di favore verso la confessione maggioritaria cattolica, tuttora in vigore.
Nella stessa Costituzione furono inseriti alcuni articoli riguardanti i [[Patti lateranensi]] che riconoscevano il [[cattolicesimo]] come religione ufficiale, ma anche articoli sulla libertà religiosa e il libero pensiero.<ref name=uaar>[https://www.uaar.it/laicita/ateismo-legislazione-italiana/#02 Ateismo e legislazione italiana - 2], su UAAR</ref> In particolare, l’articolo 19 recita:
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