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In conseguenza di esso chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate può rivenderla ad un prezzo superiore a quello di mercato.
I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio delle bollette.
==La controversia per la termovalorizzazione dei rifiuti==
La [[Commissione Europea]], in data 20 novembre 2003, in merito alla distorsione della normativa comunitaria in Italia in riferimento all'inclusione della parte non [[biodegradabile]] dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è così espressa:<br/>
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''Gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE vanno considerati congiuntamente ai principi stabiliti dalla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni nazionali che prevedono aiuti non differenziati (riguardanti quindi anche la frazione non biodegradabile) per l'incenerimento dei rifiuti devono dimostrare che sono compatibili con il principio della prevenzione della produzione di rifiuti e che non costituiscono un ostacolo al reimpiego e al riciclaggio dei rifiuti stessi.''<br/>
''La Commissione esaminerà attentamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative messe in applicazione dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 2001/77/CE».''<br/>
==Voci correlate==
*[[Fonti alternative di energia]]
*[[Termovalorizzatore]]
{{Portale|Ecologia|Energia}}
[[Categoria:Fonti energetiche rinnovabili]]
[[Categoria:Sviluppi nell'energetica]]
[[Categoria:Sostenibilità]]
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