Preterintenzione: differenze tra le versioni
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La seconda – in Italia dopo la giurisprudenza costituzionale del 1988<ref>{{Cita libro|nome=Basile|cognome=Fabio|titolo=I delitti contro la vita e l'incolumità individuale|url=https://books.google.it/books?id=fS5uBgAAQBAJ&pg=PP137&dq=sentenze+1988+e+preterintenzione&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjbzMCvroGJAxXhhv0HHRyIB1oQuwV6BAgOEAc#v=onepage&q=sentenze%201988%20e%20preterintenzione&f=false|accesso=9 ottobre 2024|data=28 gennaio 2015|editore=CEDAM|lingua=it|ISBN=978-88-13-35514-2}}</ref> sull'art. 27 della Costituzione ("''L'art. 27, comma primo, Cost., non contiene un tassativo divieto di responsabilita' oggettiva, ma postula la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi - da individuarsi di volta in volta - "piu' significativi" della fattispecie.''"<ref>{{Cita web|url=https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&numero=364|titolo=Corte costituzionale -|sito=cortecostituzionale.it|accesso=4 novembre 2024}}</ref>)<ref name=":2">{{Cita pubblicazione|nome=Stefano|cognome=Finocchiaro|data=24 dicembre 2015|titolo=Anche nell'omicidio preterintenzionale il criterio di imputazione dell'evento è la colpa in concreto? Una pronuncia della Corte d'assise di Reggio Emilia|volume=Diritto Penale Contemporaneo|lingua=it|accesso=9 ottobre 2024|url=https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3994-anche-nell-omicidio-preterintenzionale-il-criterio-di-imputazione-dell-evento-e-la-colpa-in-concret}}</ref> e quella delle Sezioni Unite n. 22676/2009,<ref name=":3">{{Cita web|url=https://iris.luiss.it/handle/11385/163878|titolo=Omicidio preterintenzionale: per la Cassazione il criterio di imputazione dell’evento morte è ancora il mero nesso causale|sito=iris.luiss.it|accesso=9 ottobre 2024}}</ref> in Germania<ref>{{Cita libro|nome=Stephan|cognome=Ast|nome2=Stephan|cognome2=Barton|nome3=Jörg|cognome3=Eisele|titolo=Handbuch des Strafrechts: Band 4: Besonderer Teil I|url=https://books.google.de/books?id=9r-YDwAAQBAJ&pg=PA276&dq=Pr%C3%A4terintentionalit%C3%A4t&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj2m_35z9OJAxVQA9sEHbqsI5wQuwV6BAgLEAk#v=onepage&q=Pr%C3%A4terintentionalit%C3%A4t&f=false|accesso=11 novembre 2024|data=17 maggio 2019|editore=C.F. Müller GmbH|lingua=de|ISBN=978-3-8114-4966-4}}</ref> autorevolmente con Feuerbach<ref>{{Cita web|lingua=it-en|cognome=Feuerbach|nome=Paul Johann Anselm Ritter|url=https://www.libreriantiquaria.com/it/catalogo/diritto/diritto-e-procedura-penale/4405-la-preterintenzione.html|titolo=La preterintenzione|sito=Libreria Antiquaria Giulio Cesare|citazione=In uno stesso delitto sono uniti fra loro, per quanto per ragioni diverse, dolo e colpa. Noi abbiamo in rapporto alla lesione giuridica effettivamente verificatasi il completo concetto della colpa e, precisamente, della colpa per negligenza: un'azione esteriore dalla quale senza intenzione nel soggeto è derivato per cause naturali un evento antigiuridico e rispetto alla quale l'agente ha visto il nesso causale della sua azione coll'evento accaduto. Ma questa azione avviene con una intelligenza dolosa: l'autore volle compiere con la medesima un reato, quantunque non quello che è effettivamente avvenuto. Quella colpa è pertanto fondata dal dolo.|accesso=2024-12-03}}</ref> e in altri paesi (anche) col recepimento dei lavori del Congresso Internazionale di Amburgo<ref>{{Cita pubblicazione|data=2015-11-13|titolo=XIIe Congrès international de droit pénal (Hambourg, 16 – 22 Septembre 1979)|rivista=Revue internationale de droit pénal|volume=86|numero=1|pp=99–110|lingua=fr|accesso=2025-02-03|doi=10.3917/ridp.861.0099|url=https://shs.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2015-1-page-99?lang=fr&ref=doi}}</ref> – la ricostruisce come dolo misto a colpa:<ref>{{Cita libro|nome=Matteo Leonida|cognome=Mattheudakis|titolo=Preterintenzione|url=https://cris.unibo.it/handle/11585/907021|accesso=2025-01-27|data=2022|editore=ITA|ISBN=978-88-598-2484-8}}</ref> l’evento minore si ritiene commesso con dolo, quello più grave e involontario sarebbe imputabile a colpa;<ref>{{Cita web|url=https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d95b9c0cd3aa3491802573770057d341|titolo=Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça|sito=www.dgsi.pt|citazione=[...] o princípio da culpa (…) surge claramente afirmado na exigência, nos crimes preterintencionais, da imputação do resultado ao agente a título de negligência (arts. 145.° e 18.º – torna-se necessária, assim, a previsibilidade, para o agente, da consequência mais grave)»|accesso=2025-01-27}}</ref> e senza scadere in contraddizioni logiche sui precetti normativi: "Il dovere di cautela, in quanto norma d'obbligo sottostante ad ogni ipotesi di delitto colposo deve, infatti, ritenersi inerente a qualsiasi condotta, lecita o illecita: anche nell'esecuzione del reato, incombe sull'autore il dovere di non produrre, mediante una condotta sconsiderata, eventi ulteriori, rispetto a quello intenzionalmente perseguito, che una condotta più accorta avrebbe potuto evitare."<ref>{{Cita web|url=https://shop.wki.it/libri/diritto-penale-s20884/?utm_source=AdWords&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4-y8BhC3ARIsAHmjC_FnlNv2kiDeCLCq-QNr_3MM_dISu5LpSIZRW-JLVEAdsk9kOV83C1EaAogjEALw_wcB|titolo=Diritto penale|sito=shop.wki.it|p=432|accesso=2025-01-30}}</ref>
La terza teoria<ref name=":0" /> – sostenendo l'utilità
Questo orientamento, infatti, con riguardo all'ordinamento italiano sostiene che il rischio del più grave evento involontario (o preterintenzionale) prodottosi risulta assorbito nel danno (o pericolo di danno) che si arreca alla vittima con la condotta dolosa, così che in tal modo non rivelerebbe la possibile violazione dei parametri di prudenza, diligenza e perizia relativamente all’evento preterintenzionale:<ref>{{Cita web|url=https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/03/G.-Ponteprino_PRETERINTENZIONE-E-CULPA-IN-RE-ILLICITA-2.pdf|titolo=PRETERINTENZIONE E CULPA IN RE ILLICITA. LA COSTRUZIONE DI UNO ...}}</ref> il delitto preterintenzionale si classificherebbe come reato progressivo: un delitto minore che si sviluppa in uno maggiore, nel quale il primo resta assorbito; si tratterebbe però di una progressione obbiettiva: non è la condotta delittuosa che nella progressione "preterintenzionale" assorbe il meno (come invece accade nella progressione comune), ma sarebbe la materiale realtà fattuale che nel suo sviluppo "''praeter intentionem''", si esaurisce nel superamento causale di se stessa.<ref>{{Cita libro|nome=Roberto|cognome=Giovagnoli|titolo=Manuale di diritto penale. Parte generale|url=https://www.google.it/books/edition/Manuale_di_diritto_penale_Parte_generale/ur0n0AEACAAJ?hl=it|accesso=2025-01-30|data=2023|editore=ITA|lingua=it|pp=445-446|citazione=Questo orientamento si basa sostanzialmente sull'argomento secondo cui il dolo diretto delle percosse o delle lesioni non può non includere la prevedibilità in concreto dell'evento morte.|ISBN=978-88-88993-70-6}}</ref>
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