Giunta comunale: differenze tra le versioni

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La giunta è un [[organo (diritto)|organo]] [[Collegio (diritto)|collegiale]] composto dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]], che ne è anche [[presidente]], e da un numero di [[Assessore (ordinamento italiano)|assessori]], stabilito dallo [[statuto comunale]], che nelle [[regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]] non deve essere superiore a un terzo (art. 47 Tuel Dlgs 267/2000),<ref>Questo limite è stato posto dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza, peraltro, aggiornare l'art. 47 del d.lgs 267/2000 che lo stabiliva, invece, in un terzo. In [[Friuli]] analoga misura è stata autonomamente introdotta con [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/normativa/regionale/LR_2010_22.pdf legge regionale 22/2010].</ref> arrotondato in eccesso, del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]], computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.<ref>Art. 47 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 23, della legge 244/2007</ref>
 
Secondo l'art. 47 del dD. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con [[popolazione]] pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del dD. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle [[partito politico|forze politiche]] che lo sostengono e, nel caso di [[coalizione]], ponderare la presenza in giunta delle stesse.
 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ([[legge Delrio]]) stabilisce il numero dei componenti dell'[[organo (diritto)|organo]] a seconda della popolazione residente nel [[Comune (Italia)|comune italiano]] di riferimento: