Testo unico: differenze tra le versioni

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Con tale atto viene raccolta tutta la normativa su un determinato argomento, si sostituisce e si coordinano i vari di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, potrebbero portare scarsa chiarezza nella ricerca e nell'applicazione; nella fattispecie ad esempio, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme.
 
I testi unici possono limitarsi a riordinarericomprendere le norme esistenti oppure possono sostituirsi alle norme che raccolgonorecano. Nel primo caso è detto di tipo ''compilativo'', ha perciò illa pregiocaratteristica di accomunare in un solo corpo testuale tutta la disciplina su una materia, nel secondo caso è detto ''normativo'' in quanto il testo unico stesso si sostituisce alla norma da applicare; tale tipologia è statostata introdottointrodotta dalla la legge 8 marzo 1999, n. 50 che consente inoltre al [[governo italiano]] di trasformare le leggi in norme regolamentari emendabili senza il passaggio parlamentare per l'approvazione di una [[legge delega]] (in questo caso è detto anche di ''[[delegificazione]]''). Infine vi può essere una tipologia di testo unico detto ''misto'' poiché oltre a contenere leggi, vi presentipresenta anche norme secondarie di tipo regolamentare circa l'applicazione delle prime.
 
Circa la loro emanazione, la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]], con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio [[decreto legislativo]], che ha quindi forza di [[legge]].<ref>{{cita web|url=http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0010s-57.html|titolo=sentenza della Corte costituzionale della Repubblica Italiana 10 aprile 1957, n. 10}}</ref>