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=== Nel diritto del lavoro ===
La Cassazione, con sentenza n.18980 del 01.08.2013, ha stabilito che non è consentito al datore di lavoro diffondere a terzi la notizia che il lavoratore è assente per malattia, anche se omette di specificare di quale malattia è affetto perché costituisce diffusione di dati sensibili, in quanto attinente alla salute del soggetto. Tale comportamento viola le regole espressamente stabilite dall’art. 22 del D.lgs. n. 196 del 20032002<ref>{{Cita web|url=https://avvocatomaniglia.it/tutela-della-privacy-il-datore-di-lavoro-non-puo-diffondere-la-notizia-che-il-lavoratore-e-assente-per-malattia-anche-se-omette-di-specificare-di-quale-malattia-si-tratta/|titolo=TUTELA DELLA PRIVACY: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DIFFONDERE LA NOTIZIA CHE IL LAVORATORE È ASSENTE PER MALATTIA.}}</ref>.
 
=== Nell'informatica ===