Parte (diritto): differenze tra le versioni
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Una '''parte''',
Nel [[diritto processuale]] le parti sono i soggetti del [[processo (diritto)|processo]] diversi dal [[giudice]].
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=== Penale ===
Nel [[diritto processuale penale]] italiano le parti sono il [[pubblico ministero]], l'[[imputato]], la [[parte civile]], il [[responsabile civile]], la [[Obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]].
=== Civile ===
Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti. Nonostante la parola ''«parte»'' non sia un termine disciplinato espressamente dalla legge, essa compare in numerose [[disposizione (diritto)|disposizioni]] del [[codice di procedura civile]].
Oltre
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (ordinamento processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>
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==Voci correlate==
* [[Negozio giuridico]]
* [[Rapporto giuridico]]
* [[Soggetto di diritto]]
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