Bancarotta: differenze tra le versioni

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=== Il soggetto fallito ===
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un [[imprenditore]], a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[Stati Uniti d'America|USA]], il [[Regno Unito]], il [[Giappone]] o la [[Germania]], dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.
 
Il fallimento discende sempre da una [[sentenza]] dichiarativa a opera del [[tribunale]] del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, e ha due funzioni: accertare l'[[insolvenza]] dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei [[Creditore|creditori]] abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del [[debitore]].