Provvedimento giurisdizionale: differenze tra le versioni
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L'ordinamento italiano conosce tre tipi di provvedimento giurisdizionale: la ''[[sentenza]]'', <nowiki>l'</nowiki>''[[ordinanza]]'' e il ''[[decreto]]''. Poiché le leggi processuali dettano una disciplina autonoma per ciascun tipo di provvedimento, ben pochi sono gli elementi comuni a tutti: si possono ricordare l'efficacia soggettiva, limitata alle [[parti]] del processo (o ai loro eredi ed aventi causa), e l'idoneità a fungere da [[titolo esecutivo]] ai sensi dell'art. 474, n. 1, del [[codice di procedura civile]].
Il principale provvedimento giurisdizionale, la sentenza, assolve la tipica funzione decisoria del giudice, mentre ordinanza e decreto svolgono di regola funzioni meramente preparatorie o complementari (cosiddetta funzione ''ordinatoria''). Talvolta, però, anche ordinanze o decreti possono avere carattere decisorio, che gli conferisce ''natura sostanziale di sentenza''. Quando ciò avviene (per scelta, dettata da ragioni di opportunità, o
La sentenza è l'unico provvedimento emanato "nel nome del popolo italiano". Sentenza e ordinanza condividono l'obbligo di motivazione; il decreto, invece, deve essere motivato nei soli casi previsti dalla legge. La sentenza, inoltre, è suscettibile di [[cosa giudicata|passare in giudicato]], possibilità che invece non sussiste per ordinanza e decreto.
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