Punto Verde: differenze tra le versioni
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Il sistema del Punto Verde riguarda anche i produttori esteri. La legge tedesca sui rifiuti prevede infatti che per i prodotti importati da stati europei, l'importatore e il fabbricante straniero siano entrambi responsabili dello smaltimento dei rifiuti connessi. I produttori esteri possono quindi aderire anch'essi al sistema.
Dalla Germania questo sistema di raccolta dei rifiuti si è poi esteso ad altri 31 Paesi (tutti i Paesi dell'[[Unione europea]] esclusa l'[[Italia]], la [[Danimarca]] e la [[Finlandia]]; in più [[Norvegia]], [[Serbia]], [[Bosnia-Erzegovina]], [[Repubblica di Macedonia|Macedonia]], [[Turchia]], [[Israele]] e [[Canada]]) per mezzo della società PRO Europe (''Packaging Recovery Organisation Europe''), a cui la DSD tedesca ha concesso l'uso del marchio nel [[1995]]. Da notare che dal 1º gennaio [[2009]] l'uso del marchio Punto Verde non è più obbligatorio sugli imballaggi destinati alla Germania<ref>{{cita web|url=http://pro-e.org/germany1.htm|titolo=Germany – Pro Europe|accesso=30 agosto 2012}}</ref>, rimanendo obbligatorio in [[Spagna]]<ref name="informativa">{{cita web|url=http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/PUNTO_VERDE_GREEN_DOT_2018.pdf|titolo=Informativa sul marchio registrato "Punto Verde" degli imballaggi
==Enti nazionali==
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