Partigiano: differenze tra le versioni
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== Caratteristiche peculiari ==
* Partecipazione volontaria alla lotta armata (non c'è leva obbligatoria)
* Mancato utilizzo di uniformi o altri segni di riconoscimento (attualmente la convenzione di Ginevra estende la definizione di combattente a qualsiasi elemento armato mentre versioni precedenti obbligavano all'impiego di elementi di riconoscimento<ref>Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d’armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare. (art. 44, comma 3 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it#art_44 Art. 44 par. 3 [[Convenzione di Ginevra]], protocollo 1 del 8/06/1977] </ref>)
* Organizzazione in bande armate ([[Brigata partigiana]])
* Utilizzo di soprannomi (nom de guerre) per non farsi riconoscere
* Collegamento a organizzazione politica.
== Citazioni ==
{{Citazione|(...) La guerra di parte, dice un uffiziale che si è distinto nelle guerre di Spagna, è la più antica, la più naturale, e la sola che sia sempre giusta. Essa è quella del debole contra il forte: essa non può farsi senza il concorso e l'approvazione di tutta una nazione: essa dipende dalla opinione generale, non dalla volontà di un tiranno, o d'un conquistatore. Questa guerra non può avere altro scopo che di respingere un'invasione, e di sottrarre lo stato, la nazione, il principe da un giogo straniero. Quando anche fosse menata innanzi con barbarie, alcuno non avrebbe il dritto di dolersene, poiché l'inimico potrebbe sempre ritirarsi con la sicurezza di non esser perseguitato nel proprio paese. (...)|Cit. in ''La Minerva Napolitana'', il più rappresentativo dei giornali pubblicati a [[Napoli]] dopo i [[moti del 1820-1821]].}}
== La figura nel diritto ==
=== Il regolamento dell'Aia del 1907 ===
Il [[Regolamento sulla Guerra Terrestre]] del[[l'Aia]] del 13 ottobre [[1907]] concernente le leggi e gli usi di guerra del [[1907]] riconosceva lo status di combattente, nel corso della [[II Guerra Mondiale]], secondo le seguenti condizioni (Art. 1 del Regolamento):
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=== La terminologia giuridica italiana ===
{{C|Siamo sicuri che riprodurre per intero il testo dei decreti sia enciclopedico? Andrebbe fatto un riassunto ed i riferimenti ai decreti legislativi messi in nota a pie' pagina.|seconda guerra mondiale|aprile 2018}}
In [[Italia]] il termine e la qualifica di ''partigiano'', e prima ancora di ''[[
* Art. n° 9 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n° 158 del 05.04.1945 "Assistenza ai patrioti dell’Italia liberata" (GU Serie Generale n° 53 del 02.05.1945)<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=9&art.versione=1&art.codiceRedazionale=045U0158&art.dataPubblicazioneGazzetta=1945-05-02&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. n° 9 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n° 158 del 05.04.1945 "Assistenza ai patrioti dell’Italia liberata" (GU Serie Generale n° 53 del 02.05.1945)]</ref>
::a) PATRIOTA COMBATTENTE: “gli organizzatori e i componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio; coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione”;
::b) CADUTO PER LA LOTTA DI LIBERAZIONE: “tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti”;
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* Francesco Tigani, ''Anomalia giuridica del partigiano e peculiarità della Resistenza'', in "Nuova Storia Contemporanea", XX, 1, Le Lettere 2016, pp. 145-164.
*{{Cita libro|curatore=[[Gad Lerner]] e Laura Gnocchi|illustratore=Piero Macola|altri=note storiche di [[Paolo Colombo]] e Marco Rossignoli|titolo=Noi ragazzi della libertà: i partigiani raccontano|collana=Feltrinelli kids. Saggistica narrata|anno=2021|editore=Feltrinelli|città=Milano|ISBN=9788807923425}}
*''[[Convenzione di Ginevra]]'', Protocollo aggiuntivo 8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, entrata in vigore il 17/08/1982 [https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362 0.518.521]
== Voci correlate ==
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