Gioco d'azzardo: differenze tra le versioni
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[[File:The_Cardsharps.jpg|thumb|upright=1.4|[[Caravaggio]], ''[[I bari]]'', 1594 ca.]]
Il '''gioco d'azzardo''', secondo l'ordinamento penale italiano, è un tipo di gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria.<ref>{{Cita legge italiana |tipo=legge |anno=1995 |mese=ottobre |giorno=6 |numero=425 |titolo=Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione |articolo=}}</ref> Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù [[denaro]], sull'esito di un evento futuro: per tradizione le quote si pagano in contanti.
Questo evento può verificarsi nell'ambito di un gioco di società come la [[roulette]] o di una gara, come le [[corse dei cavalli]], ma in linea di principio qualsiasi attività che presenti incertezza sul risultato finale si presta a scommesse a scopo di lucro e quindi può essere oggetto di gioco d'azzardo.
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