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Il '''ministrante''' (dal latino ''ministrare'', "servire") è propriamente un fedele [[laico]] (uomo (o anche donna, se consentito dal [[vescovo diocesano]])<ref>Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ''[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_it.html#_ftnref122 Istruzione «Redemptionis sacramentum», su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia]'', Capitolo II. La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell'Eucaristia, [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_it.html#Capitolo%20II n. 47], 25 marzo 2004, su ''[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_it.htm La Santa Sede]''. <small>URL consultato l'8 aprile 2015</small>. La partecipazione delle donne al servizio liturgico rimane una possibilità, non un diritto, e come tale è facoltà del vescovo diocesano disporre in merito. Tale normativa al momento non è stata ancora cambiata, nonostante la disposizione del 10 gennaio 2021 di [[Papa Francesco|Francesco]], ''[https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/11/0016/00032.html Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Spiritus Domini” sulla modifica del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato]'', su ''[https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/11/0016.html Bollettino quotidiano della Santa Sede]''. <small>URL consultato 21 febbraio 2021</small>.</ref> il quale svolge un servizio alla comunità cristiana, ai [[Sacerdote|sacerdoti]] e ai [[Diacono|diaconi]] durante la [[Liturgia cattolica|liturgia]] e nelle altre celebrazioni di preghiera. La Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia ''[[Sacrosanctum Concilium]]''<ref>Concilio Ecumenico Vaticano II, ''Constitutio de Sacra Liturgia «Sacrosanctum Concilium»'', Roma, 4 dicembre 1963, traduzione italiana, [http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html ''Costituzione sulla Sacra Liturgia «Sacrosanctum Concilium»''], n. 29, su ''[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm La Santa Sede, Documenti del Concilio Vaticano II]''.</ref> cita i "ministranti", definendo il loro servizio un "vero ministero liturgico". Si legge infatti:
{{Citazione|Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della "schola cantorum" svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.|Sacrosanctum Concilium, n. 29}}
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