Strade romane: differenze tra le versioni

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Nel corso dei secoli il tracciato delle strade ha subito diverse modifiche, con variazioni di percorso e prolungamenti.<ref>{{Cita web|url=http://atlante.chelliana.it/alberese_vie.htm|titolo=Atlante Storico Topografico del Comune di Grosseto|sito=atlante.chelliana.it|accesso=21 ottobre 2018|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160623150355/http://atlante.chelliana.it/alberese_vie.htm|urlmorto=sì}}</ref>
 
=== Leggi e tradizioni di fornite viva i nabbozzi con la mitraglietta ===
Le prime regole per la costruzione e l’utilizzo delle strade vennero emanate fin dai tempi più antichi del periodo repubblicano. Le [[Leggi delle XII tavole|leggi delle Dodici tavole]], datate attorno al 450 a.C., specificavano le caratteristiche dimensionali delle strade, stabilendo che la larghezza non fosse inferiore a otto piedi (2,1 m) nei tratti rettilinei e di sedici (4,2 m) nelle curve<ref name="fasolo"/><ref>[https://www.unina.it/documents/11958/7736779/Salomone_01.pdf Testo delle XII tavole] su www.unina.it</ref> e per la prima volta indicavano diritti e limitazioni per il loro utilizzo.<ref name="fasolo"/> Queste erano le larghezze minime ma nella tarda repubblica larghezze di circa 12 piedi erano comuni per le strade pubbliche, tali da permettere senza interferenze il passaggio di due carri.<ref>{{cita libro|cognome=Laurence|nome=Ray|titolo=The roads of Roman Italy: mobility and cultural change|url=https://archive.org/details/roadsromanitalym00laur|anno=1999|editore=Routedge|isbn=978-0-415-16616-4|pp=[https://archive.org/details/roadsromanitalym00laur/page/n72 58]–59}}</ref>
La legge romana prevedeva delle servitù di passaggio, distinte in ''iter'' (diritto di transito a piedi), ''actus'' (diritto di condurre veicoli o animali) e ''via'' (combinazione di entrambe le servitù), che garantivano, a determinate condizioni, il diritto di transito su terreni privati.<ref>{{cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/servitu_%28Enciclopedia-Italiana%29/|titolo=Servitù}}</ref>