Conclave: differenze tra le versioni

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[[Papa Giovanni Paolo II]], con la ''[[Universi Dominici Gregis]]'' del 1996, pur confermando le modalità essenziali in vigore, ha stabilito quale alloggio per i cardinali in clausura la [[Domus Sanctae Marthae]], sempre in Vaticano, laddove in precedenza venivano adattate allo scopo diverse sale dei palazzi apostolici, spesso poco funzionali e confortevoli. Il trasferimento degli elettori dall'alloggio alla Cappella Sistina e viceversa viene effettuato su automezzi, ma chi lo desidera può anche compiere il percorso a piedi, fermo restando il divieto di interagire con persone esterne al conclave. Lo stesso Wojtyła ha inoltre proibito l'elezione per acclamazione e per compromesso (forme ormai comunque in disuso da alcuni secoli), recuperando infine il ruolo dei cardinali che hanno già compiuto ottant'anni: la loro funzione, però, è semplicemente spirituale. Partecipano, infatti, solo alle fasi preliminari dell'elezione e guidano le preghiere della [[Chiesa (comunità)|Chiesa Universale]].
 
[[Papa Benedetto XVI|Benedetto XVI]], con il ''[[motu proprio]]'' ''[[De Aliquibus Mutationibus]]'' dell'11 giugno 2007,''<ref>{{cita web|http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070611_de-electione_lt.html|Testo integrale della De aliquibus mutationibus|2 marzo 2013}}</ref>'' ha apportato alcune modifiche alla costituzione del 1996: una di queste sancisce che la maggioranza dei voti per l'elezione del papa deve essere pari ai due terzi dei cardinali votanti per tutti gli scrutini. A partire dal 34º scrutinio (o 35º se si era votato anche il giorno di apertura del conclave) si deve procedere al [[ballottaggio]] tra i due nomi che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto la maggioranza dei voti: l'elezione avviene sempre con maggioranza di almeno i due terzi dei cardinali con voce attiva, dai quali vanno esclusi i due cardinali che sono al ballottaggio. Si è così rettificata la norma sancita da papa Giovanni Paolo II,<ref>Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica ''Universi Dominici gregis'', n. 75.</ref> ma già paventata da papa Paolo VI,<ref>Paolo VI, [[costituzione apostolica]] ''Romano Pontifici Eligendo'', n. 76, ultime righe.</ref> che prevedeva una riduzione del quorum alla maggioranza assoluta a partire dal 34º o 35º scrutinio, previo esplicito consenso dei cardinali elettori. Tale eventualità non si è comunque mai verificata, poiché il conclave del 2005 (l'unico celebrato secondo l'originaria costituzione gianpaolina) portò all'elezione del papa già al quarto scrutinio.
 
Sempre papa Benedetto XVI, con il ''motu proprio [[Normas Nonnullas]]'' del 22 febbraio 2013,<ref>{{cita web|http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20130222_normas-nonnullas_it.html|Testo integrale della Normas nonnullas|2 marzo 2013}}</ref> emanato pochi giorni dopo l'annuncio della sua [[Dimissioni di papa Benedetto XVI|rinuncia al ministero petrino]], ha modificato i criteri che stabiliscono la data d'inizio del conclave: la costituzione apostolica del 1996 prevedeva infatti che il conclave potesse iniziare non prima di 15 giorni dall'inizio della sede vacante, mentre le modifiche di papa Benedetto XVI hanno previsto che il conclave possa avere luogo anche prima del termine dei 15 giorni, qualora tutti i cardinali elettori siano già presenti a Roma.