Ius soli: differenze tra le versioni
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→Italia: beneficio accordato discrezionalmente |
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=== Italia ===
In Italia esiste una forma estremamente temperata dello ''ius soli'', normata dalla [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91 Legge n.91 del 05.02.1992]. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14|titolo=ShowDoc|sito=www.senato.it|accesso=2022-09-06}}</ref>
Si può richiedere tale beneficio presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Tuttavia il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio ben possono avere rilievo «considerazioni di carattere economico-patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza»<ref>Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474.</ref>.
Secondo quanto sancito dall’art.33 della Legge 98/2013 il Comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri di tale possibilità nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. Se questa comunicazione avviene regolarmente, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età. Se invece non v'è stata comunicazione, la richiesta potrà essere inoltrata anche dopo i 19 anni.
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