Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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== Caratteristiche ==
=== Funzioni ===
Il Governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita la funzione esecutiva, può richiedere il passaggio in aula e in commissione di proposte di legge ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 cost.]]), emana [[Decreto legislativo|
=== Nomina ===
{{Vedi anche|Formazione del governo della Repubblica Italiana}}
Il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]] è nominato dal [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]]. La nomina, per prassi costituzionale, avviene dopo una serie di [[Consultazioni del presidente della Repubblica Italiana|consultazioni]] che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.<ref>Un esempio di consultazione avvenuta durante la [[Governo Berlusconi IV|crisi di governo del 2011]] [http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_12nov2011/c_12nov2011_h.htm Consultazioni a seguito delle dimissioni del governo Berlusconi]</ref> Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
Ottenuta la nomina, il Governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "[[Mozione di fiducia (ordinamento italiano)|mozione di fiducia]]"), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento o fino al termine della legislatura.
Un Governo entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l'investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere. Nel caso di mancata approvazione delle Camere ad un nuovo governo, e se il presidente della Repubblica, vista la situazione, scioglie il Parlamento, il governo che non ha avuto l'investitura, ma ha giurato, rimane in carica per
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del presidente della Repubblica. Non si tratta di una lacuna: il potere di far cessare il governo è dalla Costituzione attribuito a ciascuna Camera del Parlamento che può, negandogli la fiducia, determinarne la caduta al pari delle dimissioni. Il Presidente della Repubblica è invece estraneo al rapporto fiduciario con il governo e non lo può revocare.
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=== Presidente del Consiglio dei ministri ===
{{vedi anche|Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana}}
Il presidente del Consiglio dei ministri
Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del Governo, i Ministri lo sono collegialmente per gli atti del [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio]] e individualmente per gli atti dei propri Ministeri.
Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini diretti ai singoli ministri nei settori di loro competenza e ciò costituisce un elemento di fragilità, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal [[decreto legislativo|D. Lgs.]] n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del
Data la speciale posizione del Presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il cognome del loro Presidente (governo [[Alcide De Gasperi|De Gasperi]], Governo [[Giovanni Spadolini|Spadolini]] ecc.).
Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici
All'interno del Governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di [[Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|vicepresidente del Consiglio]] su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge n. 400/1988).
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