Procedimento: differenze tra le versioni
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Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''procedimenti giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|procedimenti legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel [[XX secolo,]] che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990|legge 241 del 7 agosto 1990]].
Va aggiunto che, in [[Italia]] come nella maggior parte degli ordinamenti,<ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[austria]]co, la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, similmente a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo, a differenza di quelle del processo e del procedimento legislativo, è caratterizzata da numerosi di tipi di procedimento, ciascuno con proprie norme specifiche, mentre sono poche le norme generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi o ad ampie categorie di essi. La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
Solo l'atto terminale del procedimento (che non è necessariamente l'ultimo in ordine cronologico) produce gli effetti propri dell'esercizio del potere; gli altri atti (detti ''endoprocedimentali'') sono tuttavia necessari per la sua validità o efficacia nel senso che la mancanza o invalidità di tali atti si riverbera sull'atto terminale, rendendolo invalido (cosiddetta ''invalidità derivata'') o impedendogli di produrre i suoi effetti. I singoli atti che costituiscono un procedimento possono essere, a loro volta, atti terminali di un altro procedimento, che prende il nome di ''subprocedimento''.
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