Diritto dell'antichità: differenze tra le versioni
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Nell'[[Antico Egitto]] non esistevano codici scritti in senso formale, ma numerosi documenti legali attestano un sistema giuridico basato su consuetudini, buon senso e principi morali. Il [[faraone]], garante della ''[[Maat]]'' (giustizia e ordine cosmico), era l’autorità suprema, ma l'amministrazione della giustizia era affidata al [[Visir (antico Egitto)|visir]] e ai tribunali locali (''kenebet''). Le pene potevano essere severe, ma vi erano forme di tutela per gli imputati. I procedimenti civili erano pubblici e semplici, con la partecipazione di testimoni. Le donne godevano di diritti civili avanzati per l'epoca. Nel popolo [[ebraismo|ebraico]], il diritto (''[[Halakhah]]'') trae fondamento dalla [[Torà]], ritenuta dalla tradizione rivelata a [[Mosè]], ma secondo gli storici frutto di una lunga elaborazione tra il [[X secolo a.C.|X]] e il [[V secolo a.C.]]. Accanto alla legge scritta, si sviluppò quella orale, successivamente raccolta nella ''[[Mishnà]]'' (II-III secolo d.C.) e poi nel ''[[Talmud]]'', che nella sua [[Talmud babilonese|versione babilonese]] è ancora oggi considerato il fondamento del diritto ebraico tradizionale.
Il [[diritto cinese]] antico si sviluppò a partire dall’epoca della [[dinastia Shang]] (XIV-XIII secolo a.C.), in un contesto dominato da potere sacro e pratiche sciamaniche. Con la [[dinastia Zhou]] emerse il concetto di ''[[Mandato del cielo]]'', che legittimava il sovrano. I primi testi legislativi noti risalgono al [[VI secolo a.C.]] e mostrano l'influsso della [[filosofia cinese]]. Il [[confucianesimo]], affermatosi nel [[V secolo a.C.]], privilegiava i riti e la morale rispetto alle leggi scritte; il [[legismo]], al contrario, sosteneva un’applicazione rigorosa della legge, impersonale e inflessibile. La [[dinastia Qin]], che unificò la Cina nel 221 a.C., adottò un sistema legista, poi integrato da elementi confuciani. In [[Giappone]], il [[diritto consuetudinario]] subì profonde trasformazioni a partire dal [[VII secolo]], sotto l'influsso della cultura cinese. L'introduzione del confucianesimo e del [[buddhismo]] accompagnò la promulgazione del [[codice Taihō]] (701), che istituì il sistema ''[[Ritsuryō]]''. Anche se la sua applicazione effettiva diminuì nei secoli successivi, il sistema rimase formalmente in vigore fino al [[XIX secolo]]. In [[Corea]], il diritto antico ebbe un’impostazione prevalentemente penale, influenzata dal legalismo e dal confucianesimo. Il primo codice conosciuto, lo ''Yul-lyoung'', fu emanato nel 373 dal regno di [[Goguryeo]]. In [[India]], il diritto si sviluppò attorno al concetto di ''[[dharma]]'', con radici nelle tradizioni [[civiltà vedica|vediche]] e [[induismo|induiste]]. I ''[[Dharmasutra]]'', redatti tra il VI e il II secolo a.C., stabilivano norme morali e giuridiche relative a matrimonio, [[casta|caste]] e pene. In epoca successiva, i ''[[Dharmaśāstra]]'' approfondirono tali temi con maggiore articolazione e forma poetica. Il più celebre è il [[Codice di Manu]], che, pur non essendo più applicato, ha esercitato
Il [[diritto greco antico]] si sviluppò nelle ''[[poleis]]'', le città-stato, ma la comune [[lingua greca antica|lingua]], [[religione greca|religione]] e cultura giustificano un quadro unitario storico. In assenza di giuristi professionisti, si formò un sistema articolato che influenzò la [[civiltà romana]]. La [[filosofia greca]] offrì riflessioni etiche e politiche fondamentali in autori come [[Socrate]], [[Platone]] e [[Aristotele]]. Dal VII secolo a.C. le leggi scritte divennero centrali, con codificazioni importanti come quelle di [[Dracone]] e [[Solone]] ad [[Atene]], mentre a [[Sparta]] il sistema era gestito dagli [[efori]]. Il [[sistema giuridico ateniese]] prevedeva tribunali popolari con diverse competenze. Con il [[diritto romano]] il diritto divenne una scienza pratico-tecnica grazie a una classe di [[giuristi]] che produssero commentari, pareri e trattati. Le ''[[Istituzioni (Gaio)|Istituzioni]]'' di [[Gaio]] (II secolo) sono l’unica opera giuridica romana completa pervenutaci. La prima codificazione è quella delle [[Leggi delle XII tavole]] (450 a.C.), ma con la crescita della [[Repubblica romana]] e dell’Impero le [[fonti del diritto]] si moltiplicarono: [[leggi romane|leggi]], [[Senatoconsulto|senatoconsulti]], [[costituzioni imperiali]], editti, ''responsa''. Si affermarono anche il ''[[ius gentium]]'' per i rapporti con gli stranieri e il ''[[ius honorarium]]'' di origine pretoria. Il diritto romano sviluppò elaborazioni raffinate in materia di [[diritto di famiglia]], [[Proprietà (diritto)|proprietà]], [[Obbligazione (diritto)|obbligazioni]], [[Successione (diritto)|successioni]] e [[diritto processuale]], esercitando un’influenza duratura sul [[diritto dell'età contemporanea|diritto contemporaneo]].
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