Diritto dell'antichità: differenze tra le versioni
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== Preistoria ==
Sebbene sia certo che il [[diritto]] sia stato presente fin dall'inizio della [[storia dell'uomo]], non
A queste elementari e fondamentali norme sociali presto se ne affiancarono di nuove per affrontare i nuovi problemi e i nuovi casi che vennero a crearsi mano a mano che le società si evolvevano. Così, se una società di [[cacciatori-raccoglitori]] necessitava di poche regole, una che comprendeva anche l'[[agricoltura]] e l'[[allevamento]] ne doveva decisamente avere di più, e una che praticava il [[commercio]] di ulteriori ancora e ben più complesse delle prime.<ref name=TreccaniStoria/><ref>{{cita|Saporetti, 1998|pp. 23-24}}.</ref>
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I più antichi esempi di interventi normativi da parte di sovrani di cui sia abbia notizia riguardano la città [[mesopotamia|mesopotamica]] di [[Lagash]] e risalgono al [[XXIV secolo a.C.]]-[[XXIII secolo a.C.]]; si trattò perlopiù di disposizioni finalizzate a ristabilire la giustizia in seno alla città, segno di regole già esistenti anteriormente ma che per diversi motivi non erano più state rispettate.<ref>{{cita|Saporetti, 1998|pp. 35-36}}.</ref>
Il primo esempio sono le disposizioni promulgate dal re [[Entemena]] che regnò su [[Lagash]] tra il 2405 e il 2375 a.C. Da una iscrizione
In modo analogo a [[Urukagina]], anche [[Gudea]], sovrano della seconda dinastia di [[Lagash]], attivo intorno al 2140 a.C., promosse misure volte al ristabilimento della legalità e alla tutela degli oppressi.<ref>{{cita|Saporetti, 1998|pp. 33-34}}.</ref>
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Convenzionalmente, nelle disposizioni della parte centrale vengono riconosciuti 282 articoli che trattano diversi argomenti riguardanti, nella terminologia moderna, il [[diritto costituzionale]], il diritto immobiliare, [[Obbligazione (diritto)|le obbligazioni]], il diritto [[matrimonio|matrimoniale]], la [[successione a causa di morte]], il [[diritto penale]], le [[locazione|locazioni]], nonché la disciplina dell'allevamento del bestiame e della [[schiavitù]]. Le pene previste sono particolarmente severe e ricordano quelle già presenti nel [[codice di Ur-Nammu]]. Tra le sanzioni più frequenti vi sono l’[[annegamento]], il rogo e l’[[impalamento]]. È ampiamente applicata la [[legge del taglione]], insieme all'uso dell'[[ordalia]] per determinare la colpevolezza in alcuni processi.<ref name="cita|Saporetti, 1998|p. 53"/><ref name=NationalGeographic/>
Anche dopo la morte di Hammurabi, il suo codice continuò a essere utilizzato, ma ciò non impedì ai suoi successori di emanare propri decreti. In particolare, dovettero essere frequenti gli interventi in materia creditizia. Due esempi di questo tipo sono giunti fino a noi: un frammento di un codice di [[Samsu-iluna]], figlio e successore di Hammurabi, e un testo più completo risalente ad alcuni decenni più tardi, ovvero un editto di [[Ammi-saduqa]]. Con quest'ultimo, promulgato intorno al 1620 a.C., fu concessa ai sudditi una remissione dei debiti e di altre obbligazioni, con l'obiettivo non tanto di ripristinare la giustizia — come affermavano gli antichi re sumeri — ma piuttosto di riequilibrare la società evitando che la ricchezza si concentrasse nelle mani di pochi. In quell'occasione, lo stesso apparato pubblico rinunciò a riscuotere le imposte arretrate. Sempre ai tempi di Ammi-saduqa risale un altro testo, di difficile interpretazione a causa del suo cattivo stato di conservazione, contenente alcune regole relative agli immobili, ai terreni edificabili, ai campi e ai modi per possederli e alienarli. Questi furono gli ultimi testi giuridici di cui
=== Assiri ===
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I crimini meno gravi e le cause civili erano giudicati dai ''Kenebet'' locali, consigli di anziani presso i quali i contendenti si presentavano personalmente, senza ausilio di avvocati ma con la facoltà di produrre prove documentali o testimoni. Attore e convenuto erano tenuti a dire la verità: chi affermava il falso commetteva un delitto sacrale punito con la morte. Al collegio giudicante potevano partecipare anche donne, sebbene più raramente, e il numero dei giudici era variabile. La sentenza veniva presa collegialmente, ma non se ne conoscono le modalità precise. Le materie di competenza dei ''Kenebet'' comprendevano mancati pagamenti, piccoli furti, insulti, calunnie e dispute su beni mobili o confini tra fondi.<ref name=NG-egitto/><ref name=Britannica_Egyptian-law/>
Dai papiri di Deir el-Medina
[[File:Papyrus judicial Turin.jpg|miniatura|sinistra|Il [[papiro giuridico di Torino]] esposto al [[museo egizio di Torino]]]]
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In [[Giappone]], la scrittura cinese iniziò a diffondersi tra il IV e il V secolo attraverso i regni coreani, ma solo nel VII secolo divenne un elemento centrale dell’amministrazione. Fino a quel momento, il [[diritto giapponese|diritto in Giappone]] era principalmente [[consuetudine (diritto)|consuetudinario]] e tramandato oralmente dagli anziani o dai capi tribali.<ref>{{cita|Ajani, Serafino e Timoteo, 2007|pp. 77-78}}.</ref> La giustizia si fondava sulla vendetta privata o sulla compensazione economica, con una forte influenza della religione [[shintoismo|shintoista]], che interpretava le trasgressioni come atti di disobbedienza agli dèi. La società era fortemente [[Patriarcato (sociologia)|patriarcale]] e la famiglia aveva un ruolo centrale nella definizione delle responsabilità. Nel contesto della competizione tra i vari clan, emerse il [[Yamato (popolo)|clan Yamato]], che rivendicava come antenato divino la massima divinità celeste, Amaterasu, la dea del sole. Questo clan riuscì ad estendere gradualmente la sua egemonia sugli altri clan, consolidando progressivamente il suo potere. Secondo fonti cinesi, il [[regno Yamatai]], governato dalla regina [[Himiko]] tra il II e il III secolo d.C., rappresentò uno dei primi esempi di autorità centralizzata in Giappone, combinando pratiche tribali con una forma di governo strutturato. Con l’introduzione della scrittura, giunsero anche il Confucianesimo e il [[Buddhismo]], che influenzarono profondamente la società e il diritto locale. Questo portò all'affermazione di un modello di governo sempre più centralizzato ispirato a quello cinese, ma adattato alla struttura clanica del Giappone. Nel 604 d.C., il principe [[Shōtoku Taishi]] promulgò la [[costituzione di 17 articoli]], un insieme di linee guida etiche e amministrative basate sul confucianesimo e sul buddhismo, in cui si enfatizzava l’armonia sociale, la lealtà all'imperatore e la moralità dei funzionari. Nel VII secolo, il Giappone iniziò ad adottare il ''[[Ritsuryō]]'', un sistema legislativo ispirato al modello Tang cinese, che venne formalizzato con il [[codice Taihō]] nel 701 e successivamente aggiornato con il [[codice Yōrō]] nel 757. Il codice di Taihō comprendeva un "codice" penale e uno amministrativo che rimasero formalmente in vigore fino alla metà del XIX secolo. Con il passare del tempo, il sistema ''Ritsuryō'' perse gradualmente la sua influenza quando il potere politico si spostò verso i clan aristocratici e, successivamente, verso il sistema feudale dei [[samurai]].<ref>{{cita|Ajani, Serafino e Timoteo, 2007|pp. 77-79}}.</ref><ref>{{cita|Cavalieri, 2019|pp. 82-83}}.</ref><ref>{{cita pubblicazione|autore=Harold G. Wren|rivista=Hastings Law Journal|volume=20|numero=1|anno=1968|titolo=The Legal System of Pre-Western Japan|accesso=7 marzo 2025|url=https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2033&context=hastings_law_journal|pagine=pp. 217-221|lingua=en}}</ref>
Il diritto tradizionale degli antichi stati della [[Corea]] si basava su poche disposizioni legislative, prevalentemente di carattere penalistico, ed era fortemente influenzato dalle tensioni tra il legalismo di origine cinese e l'opposta dottrina confuciana. Un codice del [[III secolo a.C.]] di cui
=== India ===
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* [[Pritaneo]]: processava animali o oggetti ritenuti responsabili della morte di un uomo. Se riconosciuti "colpevoli", venivano espulsi dal suolo attico.
Al di fuori di Atene, le informazioni sull’amministrazione della giustizia nelle ''poleis'' greche sono limitate.
=== Età ellenistica ===
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Su queste basi, il diritto romano è stato definito come «un diritto instabile e iperstabile» allo stesso tempo: «instabile perché non sempre era certo che un principio espresso da un giurista si applicasse in casi analoghi, ma iperstabile perché, nonostante le iniziali discussioni, una volta consolidato, un orientamento giuridico poteva diventare uniforme e pacifico».<ref>{{cita|Lovato, Puliatti e Solidoro Maruotti, 2014|p. 18}}.</ref> Più interessati all'aspetto pratico del diritto rispetto a [[filosofia del diritto|quello filosofico]], i giuristi godettero di altissima considerazione sociale; lo stesso [[Ulpiano]], giurista del [[II secolo]] e [[III secolo]], scrive che la giurisprudenza è la «conoscenza delle cose umane e divine, scienza del giusto e dell'ingiusto».<ref>{{cita|Fassò, 2012|p. 112}}.</ref>
La fonte attraverso la quale
=== Evoluzione storica e fonti normative ===
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