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→Privacy per la posta elettronica sul posto di lavoro (Italia): sentenza n. 24204/2025 |
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In base all'art. 616 del codice penale, ancora vigente (2020), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta. Per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. Lo [[Statuto dei lavoratori|Statuto dei Lavoratori]] vieta sia la discriminazione sia lo svolgimento di indagini sulle opinioni politiche, sindacali o religiose del lavoratore (art. 8). <br />
Ammettere la legittimità del controllo sulla corrispondenza privata (ancorché elettronica) del dipendente equivarrebbe di fatto inevitabilmente a legittimare un'indagine su questo tipo di opinioni (scambiate tramite e-mail), oppure costringere il lavoratore a limitare la libertà di manifestare il proprio pensiero per difendere la privacy dall'ingerenza del datore di lavoro.
Con sentenza n. 24204/2025, la Cassazione ha stabilito che le e-mail private dei dipendenti restano inviolabili anche all'interno degli strumenti aziendali, fissando i limiti delle facoltà di controllo da parte dei datori.
=== Privacy delle comunicazioni ===
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