Camera di consiglio: differenze tra le versioni

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In ambito penale, il procedimento in camera di consiglio è previsto, tra le altre ipotesi, allorché il giudice per le indagini preliminari debba decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ([[udienza preliminare]]) o sull'opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione presentata dal magistrato inquirente; se, in sede di udienza preliminare, l'imputato fa richiesta di [[giudizio abbreviato]], il giudice procede, allo stesso modo, in camera di consiglio.
 
In sede di impugnazione, il procedimento in camera di consiglio ha luogo allorché l'[[appello (ordinamento penale italiano)|appello]] abbia esclusivamente ada oggetto la specie o la misura della pena, nonché l'applicabilità delle [[attenuante|circostanze attenuanti]] generiche, di [[Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi|sanzioni sostitutive]], della [[sospensione condizionale della pena]] o della [[non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale]].
 
=== Nel giudizio amministrativo ===
Nel giudizio amministrativo, la caratteristica fondamentale che rende tale modalità più veloce è un'attenuazione del [[contraddittorio]] che comporta una possibilità di difesa delle parti molto ridotta. Manca infatti un termine dilatorio tra comunicazione dell'avviso d'udienza e l'udienza stessa per cui non è ovviamente garantita la possibilità di deposito di memorie e documenti che possono essere presentati sino alla trattazione in camera di consiglio.
Le regole della trattazione sono quelle previste per la trattazione in udienza.