Fraternità sacerdotale San Pio X: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m clean up, replaced: citazione necessaria → Senza fonte, |date= → |data= (2)
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 217:
{{citazione|Evidentemente, la Provvidenza ci parla attraverso questo avvenimento. È molto chiaro che questa dipartita solleva la questione della continuità dell’opera della Fraternità, che ormai conta solo due vescovi, mentre la missione presso le anime appare ancora necessaria nei tempi di terribile confusione che vive oggi la Chiesa.}}
 
Secondo il [[Codice di diritto canonico|Codice di Diritto Canonico]] attualmente in vigore, la [[Ordinazione episcopale nel rito romano|consacrazione episcopale]] è subordinata al mandato pontificio. Il canone 1013 stabilisce infatti: «Nessun [[Vescovo]] consacri alcuno Vescovo senza che prima consti del mandato pontificio.» Il canone 1387 §1 aggiunge: «Il Vescovo che, senza mandato pontificio, consacra qualcuno Vescovo, e colui che riceve la consacrazione da lui, incorrono nella [[scomunica]] latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.» Tali consacrazioni risultano pertanto valide sul piano sacramentale, in quanto il rito produce realmente l’ordinazione episcopale, ma sono illecite e comportano la scomunica automatica di coloro che vi prendono parte.
La Chiesa ha tradizionalmente distinto nei vescovi il potere di ordine (ordinare presbiteri, consacrare altri vescovi e amministrare le cresime) dal potere di giurisdizione (governare una diocesi). Mentre il primo può essere validamente esercitato mediante un rito da qualunque vescovo validamente consacrato, anche contro la volontà del papa, il secondo invece spetta esclusivamente al papa per diritto divino.
 
Contraddicendo la ''[[Pastor Aeternus]]'' del [[Concilio Vaticano I]], la nuova [[ecclesiologia]] della ''[[Lumen gentium]]'' insegna che la consacrazione episcopale comunica insieme i due poteri di ordine e giurisdizione e quindi che ogni consacrazione episcopale, compiuta contro la volontà del Papa, sarebbe illecita e scismatica.
 
== Consistenza e distribuzione nel mondo ==