Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni

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Risistemazione e ampliamento delle caratteristiche del dominium
Precisazione sull'illimitatezza spaziale del dominium
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In [[diritto romano]] l'istituto del '''dominium ex iure Quiritium''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''[[res]]'' ad un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente [[ius civile]].
 
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la illimitatezza, la imprescrittibilità e l'elasticità. NonEsso si estendeva ''usque ad celum et usque ad inferos'', cioè sia nel sottosuolo sia sullo spazio sovrastante, e non erano ammessi prelievoprelievi fiscalefiscali né esproprio per pubblica utilità (''illimitatezza''); né era concepibile il venir meno del ''dominium'' per il semplice non esercizio di tale diritto, salvo il caso di [[usucapio]] (''imprescrittibilità''); inoltre, quando il diritto di proprietà fosse gravato da usufrutto o altre forme di [[ius in re aliena|diritti su cosa altrui]], all'estinzione di questi il ''dominium'' compresso si sarebbe riespanso (''elasticità''). Al ''[[dominus]]'' spettava dunque ogni facoltà di utilizzare la ''[[res]]'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla (cd. ''ius utendi fruendi abutendi'').
 
Il suo diritto era tutelato da un'apposita [[actio in rem]]: la ''[[rei vindicatio]]''.