Giunta comunale: differenze tra le versioni

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La giunta comunale era già prevista nella [[legge 20 marzo 1865, n. 2248]], allegato A, la prima legge comunale e provinciale dello [[stato unitario]] italiano.
 
Nel 1922, con l'avvento del [[fascismo]], gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa. Dapprima il Comune di [[Roma]] fu trasformato in ''Governatorato'' (r. d. lgs. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del [[podestà (fascismo)|podestà]], inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (r. d. lgs. 3 settembre 1926, n. 1910). Tali leggi di riforma, confluite poi nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al [[sindaco]], alla giunta e al [[consiglio comunale]] erano attribuite ad un unico organo, il ''podestà'', nominato con regio decreto per cinque anni, ma revocabile in ogni momento.

Il podestà era affiancato da una ''consulta municipale'', composta da almeno 6 ''consultori'' nominati dal [[prefetto]] o, nelle grandi città, dal [[Ministero dell'interno|Ministro dell'Interno]], con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il potestà avesse ritenuto di sottoporgli. Nei comuni con più di 5 000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due ''vicepodestà'', secondo che la [[popolazione]] fosse o meno superiore a 100.000 abitanti, nominati con le stesse modalità. La città di [[Roma]] aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un ''[[governatore]]'', coadiuvato da un ''vicegovernatore'' e affiancato da una ''consulta'', costituita da 12 ''consultori'', tutti nominati con decreto reale.
 
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con [[regio decreto|r.d.lgs.]] 4 aprile 1944, n. 111 che l'affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto su proposta del [[Comitato di Liberazione Nazionale|CLN]]. Il sistema elettivo fu ripristinato con [[d.lgs.]] 7 gennaio 1946, n. 1. Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l'elezione diretta del sindaco e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre fino ad allora erano stati eletti dal consiglio comunale. In questo modo la [[forma di governo]] del comune, in precedenza riconducibile al modello [[Repubblica parlamentare|parlamentare]], venne avvicinata al modello [[repubblica semipresidenziale|semipresidenziale]].