Marcatura CE: differenze tra le versioni

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correggo - come si può leggere nelle norme, si chiamano "organismi notificati"
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Il livello di controllo esercitato dalle autorità di sorveglianza (posto che non si possano esaminare tutti i prodotti immessi sul mercato) dovrebbe essere sufficiente ad assicurare che l'attività di sorveglianza del mercato sia percepita dai soggetti interessati e produca un impatto significativo sul comportamento degli operatori economici.
 
La cooperazione tra gli Stati membri<ref>Ad esempio La direttiva sui[[Direttiva giocattoli]] stabilisce disposizioni per l'autorità di vigilanza del mercato e impone agli Stati membri di inviare un rapporto alla Commissione a scadenze triennali</ref> (o se si preferisce delle rispettive autorità competenti) costituisce un altro mezzo di sorveglianza del mercato, soprattutto in considerazione della libera circolazione dei prodotti all'interno dell'area SEE. La [[Direttiva 2001/95/CE]] (anche detta Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti o DSGP) ha introdotto, fra l'altro, il sistema di allarme rapido ([[RAPEX]]<ref>Allegato II alla Direttiva 2001/95/CE</ref>) per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, che ha notevolmente potenziato la capacità di controllo e vigilanza degli Stati Membri.
 
Ciò premesso, il reale controllo e la vigilanza sul mercato è affidata soprattutto agli utilizzatori dei prodotti e al livello qualitativo e quantitativo di informazioni alle quali hanno accesso. Lo strumento giuridico per eccellenza resta sempre e comunque la Direttiva 85/374/CEE relativa alla [[Responsabilità per danno da prodotti difettosi]] e la conseguente azione di [[risarcimento]] del danno.