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[[File:Incipit XXIV libro Pandette.jpg|sinistra|verticale|min|Incipit del XXIV libro del ''[[Digesto]]'' del ''[[Corpus iuris civilis]]'' di [[Giustiniano I]]]]
Dopo la [[caduta dell'Impero romano d'Occidente]], tradizionalmente fissata nel 476, e con il successivo assestamento dei [[regni romano-germanici]] in Europa si andò verso un ordinamento caratterizzato dalla [[personalità del diritto]]: alle popolazioni latine assoggettate venne concesso di mantenere l'antico [[diritto romano]], mentre i rapporti interni alla comunità dei dominatori [[barbari]] erano regolati con [[Storia del diritto germanico|il proprio diritto]]. Sebbene il diritto germanico fosse perlopiù di tipo [[consuetudine|consuetudinario]] e trasmesso oralmente, non mancarono alcuni regnanti che vollero raccogliere la tradizione giuridica del proprio popolo per iscritto; tuttavia tali raccolte non avevano, né volevano avere, un carattere universale, occupandosi prevalentemente di diritto penale e famigliare, lasciando ampio spazio alle antiche consuetudini per gli argomenti non trattati.
La mancanza di un potere centrale intenzionato a disporre del monopolio sulla produzione giuridica fu uno degli aspetti che più influenzarono tutta la storia del diritto del Medioevo. Tra le più importanti raccolte di diritto dell'[[Alto Medioevo]] si possono citare la ''[[Lex Burgundionum]]'' fatta redigere da [[Gundobado]] agli inizi del VI secolo, l'''[[Editto di Teodorico|Edictum]]'' del monarca dei [[Goti]] [[Teodorico il Grande]], l'[[Editto di Rotari]] promulgato dal re [[longobardi|longobardo]] [[Rotari]] nel 643 e i vari [[Capitolare|capitolari]] emanati dai sovrani [[franchi]]. Menzione a parte meritano le [[regola monastica|regole monastiche]], una delle forme più caratteristiche della produzione giuridica alto-medievale. Nel frattempo, il diritto romano sopravvisse ad Oriente nell'[[Impero bizantino]]. Nel 529, l'imperatore [[Giustiniano]], nell’ambito della ''[[Restauratio Imperii]]'', incaricò [[Triboniano]] di riorganizzare il diritto sistemando tutto il materiale di diritto romano a disposizione. Il risultato fu il ''[[Corpus iuris civilis]]'', completato in circa cinque anni, composto da quattro parti: le ''[[Istituzioni di Giustiniano|Istitutiones]]'', manuale per studenti; il ''[[Digesto]]'', raccolta di brani giuridici; il ''[[Codice giustinianeo|Codex]]'', con [[costituzioni imperiali]] da [[Adriano]] a Giustiniano; e le ''[[Novellae Constitutiones]]'', leggi posteriori al ''Codex''.<ref>{{cita|Ascheri, 2007|pp. 28–29, 30, 33, 35}}.</ref><ref>{{cita|Lovato, Puliatti e Solidoro Maruotti, 2014|pp. 1–3, 191}}.</ref> Il ''corpus iuris civilis'' sarà poi fondamentale per lo sviluppo di tutto il [[diritto medievale]] e la sua influenza continuerà fino all'[[età contemporanea]].<ref>{{cita|Lovato, Puliatti e Solidoro Maruotti, 2014|p. 218}}.</ref>
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