Fonte del diritto: differenze tra le versioni

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=== Fonti primarie ===
* Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari.<ref>{{Cita web|url=http://www.conticiani.it/Materiali/fonti%20del%20diritto.htm|titolo=Le fonti del diritto|sito=www.conticiani.it|accesso=2023-01-05}}</ref> I [[Trattato internazionale|trattati internazionali]], con speciale riferimento ai trattati antiterrorismo e al Trattato del Nord Atlantico (NATO), e le [[fonti del diritto dell'Unione europea]] dotati di efficacia vincolante, nella specie di [[Regolamento dell'Unione Europea|regolamenti]] o di [[Direttiva dell'Unione Europea|direttive]]. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni Paese facente parte dell'[[Unione europea]] in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984).
* Fonti primarie sono poi le [[leggi ordinarie]], gli [[Statuto regionale|statuti regionali]] (delle regioni a statuto ordinario), le [[leggi regionali]] e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono deliberate dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], secondo la procedura di cui gli artt. 70 ds. Cost., per poi essere promulgate dal Presidente della Repubblica.
* [[Regolamenti parlamentari]]