Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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Nel diritto civile: Aggiunto approfondimento diritto civile: concorso di colpa
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La colpa ha una valenza nella responsabilità aquiliana, dunque, ma pure in quella negoziale: "In ordine al concetto di colpa, si rinviene nelle fonti romane una triplice distinzione: culpa lata, culpa levis, culpa levissima, quest'ultima operativa in materia extracontrattuale e non in materia contrattuale...Qui sorge l'antitesi che tutt'ora agita la materia, se il concetto di colpa non debba essere inteso in senso unitario, ossia in base alla definizione evincibile dall'art. 1176 c.c., l'unica codificata nel diritto civile. Si è replicato che, se nei rapporti contrattuali la colpa deve valutarsi alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, ed in alcuni casi, alla stregua della diligenza che il contraente abbia voluto delle sue cose, ove non sussista una relazione contrattuale, per cui il danneggiato non possa neppure rimproverarsi di aver scelto come obbligato una persona non diligentissima, principi di ragione impongono una più severa valutazione. In virtú di quest'opinione la responsabilità extracontrattuale può configurarsi solo che un minimo di colpa ricorra, qualora cioè un fatto causativo di danno ingiusto sia stato generato da una condotta non attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore. Anzi il caso fortuito e la forza maggiore, per considerarsi tali e discriminanti della colpa, devono essere estranei all'attività del soggetto colpevole, e non dipendere da lui. A conforto di tale esegesi si è osservato che l'art. 2043 c.c., diversamente dall'art. 1176 c.c., non contiene alcuna specificazione sul grado della colpa, e l'ordinamento conosce molti casi di colpa presunta, affievolita, o addirittura di responsabilità oggettiva. Inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che legittimi un richiamo al parametro della diligenza previsto in materia contrattuale. Tra il modello penalistico e quello della colpa contrattuale la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento intermedio. Da un lato, vi è infatti una maggiore propensione all'oggettivizzazione della colpa, dall'altro un accertamento più rigoroso, che talvolta porta a riconoscere la responsabilità civile per fatti in relazione ai quali vi è assoluzione in sede penale. Quest'ultimo fenomeno risente di quella che è stata definita come una contaminazione tra i concetti di culpa e iniuria, sulla scorta dello stretto legame che intercorre tra ingiustizia del danno ed elemento soggettivo, figlio di una eterogenesi dei fini nell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., in virtù della quale da un lato si è conservata la centralità che l'elemento soggettivo aveva nella concezione maturata sotto il vigore del codice abrogato, dall'altro si è valorizzato l'elemento dell'ingiustizia, introdotto dal nuovo codice. Si è osservato che il danno non può non essere considerato ingiusto laddove esso sia causato da una condotta dolosa o fraudolenta, anche laddove formalmente autorizzata dall'ordinamento, ma sostanzialmente lesiva della sfera giuridica altrui, poiché l'emersione del proposito di nuocere o ledere finisce con il rendere il comportamento in sé antigiuridico, prescindendosi dalla natura giuridica e dalla rilevanza dell'interesse leso. Viceversa, nell'ipotesi di condotta incolpevole o meramente colposa, la minor intensità dell'elemento soggettivo rende meno palese l'antigiuridicità, che dovrà essere vagliata attentamente attraverso tenendo conto delle istanze sia del danneggiato che del danneggiante. In epoca più recente la giurisprudenza si è assestata su una posizione più vicina al modello penalistico, in ragione dell'evoluzione che quest'ultimo ha avuto, aderendo alla concezione normativa della colpa, che ben si adatta alle funzioni della responsabilità civile ed alle fattispecie di colpa presunta."<ref>{{Cita libro|titolo=Nuovo sistema del diritto civile vol.1 a €230.00. Spese di Spedizione Gratis {{!}} Libreria Universitaria|url=https://www.libreriauniversitaria.it/nuovo-sistema-diritto-civile-bellomo/libro/9788896916124|accesso=2 dicembre 2024|lingua=it}}</ref>
 
=== Concorso di colpa ===
 
Il '''concorso di colpa''' è una fattispecie disciplinata dall'articolo 1227 del [[Codice civile italiano]], secondo cui, se il creditore danneggiato ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa<ref>{{Cita web |url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262 |titolo=Codice Civile, Art. 1227 |sito=Gazzetta Ufficiale |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
 
Tale istituto si applica quando la condotta del danneggiato ha contribuito al verificarsi dell'evento dannoso, ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia<ref>{{Cita web |url=https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1227.html |titolo=Brocardi.it – Art. 1227 |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
 
Secondo la dottrina e fonti enciclopediche, il concorso di colpa rappresenta un principio di equità volto a evitare che il danneggiante sia considerato totalmente responsabile quando anche il danneggiato ha contribuito al danno<ref>{{Cita web |url=https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-civile-le-responsabilita-presunte_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/ |titolo=Treccani – Responsabilità civile |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
 
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il concorso di colpa può essere invocato anche in caso di vittime incapaci, purché la loro condotta presenti elementi di antigiuridicità comparabili a quelli della colpa civile<ref>{{Cita web |url=https://avvocato360.it/news/concorso-di-colpa-cose-e-come-funziona |titolo=Avvocato360 – Concorso di colpa |accesso=23 ottobre 2025}}</ref>.
 
Il concorso di colpa è strettamente collegato alla [[responsabilità civile]] e alla [[responsabilità extracontrattuale]], costituendo uno strumento fondamentale per valutare in modo proporzionato la responsabilità dei soggetti coinvolti nel danno.
 
== Note ==