Fideiussione: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 9:
==Caratteristiche==
Nel [[diritto italiano]] la '''fideiussione''' è il [[Negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''«È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[Promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'[[obbligazione]] altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza»''.
== Natura accessoria dell'obbligazione di garanzia==
|