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Tale notificazione deve essere fatta nel [[Comune italiano|comune]] di [[residenza]] del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
 
Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Qualora manchino anche queste persone più "vicine" al destinatario, l'atto verrà consegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se dovesse mancare anche il portiere è possibile la consegna ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino debbono sottoscrivere luna ricevuta. L'originale verrà consegnato al ricevente in busta chiusa e sigillata (privacy). In tal modo l'ufficiale giudiziario potrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera [[raccomandata]].
 
Qualora il destinatario viva abitualmente a bordo di una [[Marina mercantile|nave mercantile]], l'atto potrà essere consegnato al [[capitano]] o a chi ne fa le veci.