Referendum: differenze tra le versioni

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Critiche alle sentenze della Consulta: la frase non rispettava il contenuto delle critiche liberali che voleva sintetizzare, come chiaramente argomentato poco dopo dalla voce
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# Inammissibili sono le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione deve ritenersi sottintesa.
 
'''Sentenze nn. 27, 28, 29, 30, 31 del 1981:''' era in questione l'ammissibilità di dieci referendum abrogativi avanzati dal Partito Radicale. Venivano respinti quattro quesiti che mettevano l'accento su interessi e tematiche «nuove» come la caccia, la legalizzazione delle droghe leggere, la smilitarizzazione della Guardia di Finanza, la localizzazione delle centrali nucleari e nuovamente il quesito sui reati di opinione e associazione.
 
La Corte Costituzionale pur partendo dalla sentenza n. 16/1978, arricchiva di nuovi sviluppi e ulteriori specificazioni i limiti di ammissibilità. Questo ha riguardato in particolare il requisito dell'«omogeneità» sviluppato nel significato ulteriore della necessità di «semplicità, chiarezza e inconfondibilità del quesito», dato che nel referendum «non è concepibile una risposta articolata», ma è richiesta «la nettezza della scelta» oppure l'«univocità della domanda», tale da evitare la «contraddittorietà del quesito proposto all'elettore».
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== ''Referendum'' regionali ==
Ai sensi della legge 352/1970 il referendum per la fusione fra regioni dovra' essere richiesta da almeno tanti consigli regionali che rappresentino 1/3 della popolazione delle regioni interessate.
Il Referendum sara' indetto nei territori delle regioni interessate, e la sua approvazione, a maggioranza assoluta dei voti, avra' fine con l'emanazione di una legge Cost.
Nel caso di distacco di una o più province o uno o più comuni per la formazione di nuove regioni, il referendum dovra' essere richiesto da Consiglio regionali e comunali che rappresentino 1/3 della popolazione del territorio richiedente il distacco e 1/3 del territorio che rimarrebbe distaccato dal primo.
Il referendum è indetto nel territorio della Regione o della Provincia dal quale ci si vuole distaccare, e la votazione positiva a maggioranza assoluta avrebbe come conclusione l'approvazione con una legge Cost.
Invece per annettere Province o Comuni a una regione gia' pre-esistente, il referendum dovra'essere richiesto oltre che da 1/3 dei Consigli prov. e comun. del territorio volente aggregarsi, da 1/3 dei Consigli prov. e comun. della Regione a cui annettersi.
In caso di esito positivo, la procedura finira'con l'emanazione di una legge ordinaria.
 
Ai sensi dell'art.123, comma 1 della Costituzione sono possibili Referendum regionali su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; ai sensi del comma 3 sono previsti Referendum confermativi su eventuali modifiche dei rispettivi Statuti regionali