Giudice di pace: differenze tra le versioni

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===Figura ed istituzione===
La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabiliva l'organico dei giudici di pace in 4690 unità (ora 4682), distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto essi sono attualmente nel numero di 3082 unità (fonte: CSM), quindi circa il 65,8% dell'organico previsto, diversamente dai GOT (79%) e dai VPO (89%). La giustizia di pace è costituzionalmente nominata nell'articolo 116 della Costituzione Italiana.
 
I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i [[laurea|laureati]] in [[Giurisprudenza]] che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta (in origine erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente cinquanta e settanta anni), che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se [[avvocato|avvocati]], purché non esercitino la professione forense nel circondario del [[tribunale]] dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la [[legge]] n° 374 del 1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di [[Corte di appello]]).