Lodo Rete 4: differenze tra le versioni
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| Riga 105: Il 31 gennaio 2008 la Corte ha emesso la sentenza su tale ricorso: {{quote|''L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.''}} Il [[31]] [[maggio]] [[2008]] il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Europa7 contro il [[Ministero delle Comunicazioni]] e [[R.T.I.]] (Mediaset) in cui si chiedeva la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere per Rete4. La Suprema magistratura amministrativa ha chiesto al [[Ministero dello Sviluppo Economico]] di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di frequenze di Europa7 e ha rinviato a dicembre una sua decisione su un possibile risarcimento dei danni. Il Consiglio di Stato quindi toglie Rete 4 dalla contesa di Europa 7. Il [[16]] [[dicembre]] [[2008]] il Collegio si riserverà di decidere in via definitiva sul ricorso con cui Europa 7 chiede il risarcimento del danno e l'assegnazione delle frequenze. ==Riferimenti e note== | |||