Code noir: differenze tra le versioni
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Il preambolo del ''Code noir'' fa apparire la nozione di «schiavo» come un fatto, senza darne ne l'origine ne la legittimazione. Generalmente il Codice considera lo schiavo come una persona senza diritti, perfino come una cosa.
L'articolo 44 parlava esplicitamente di schiavi come «''meubles''». Venivano proibiti i
Venivano i casi in cui allo schiavo si poteva applicare la [[pena di morte]], segnalati dall'articolo 38, come aver picchiato il padrone, il furto di un cavallo o di una mucca o per il terzo tentativo di fuga. Le punizioni, come l'incatenamento, i colpi di bastone o di frustra, nelle condizioni indicate dal Codice, potevano essere liberamente interpretate dal padrone. D'altro canto se lo shiavo poteva lamentarsi, la sua testimonianza non aveva valore giuridico. Concretamente le condanne ai padroni per maltrattamenti e uccisione degli schiavi furono assai rare. Benché il testo obbligava il padrone a nutrire e a vsestire gli schiavi, quest'ultimi non potevano coltivare un appezzamento di terra. Non potevano portare con sé armi.
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