Lodo Rete 4: differenze tra le versioni

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==Dubbi di legittimità==
Alla fine degli anni '80 alcuni pretori tentarono di "spegnere" il segnale di alcune emittenti fra cui Rete4 sollevando dubbi sulla costituzionalita' dell'embrionale legislazione che regolamentava in modo non organico l'emittenza televisiva in Italia.
La [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte Costituzionale]] con sentenza del 1988 stabilìrigetto' le eccezioni di incostituzionalita' sollevate dalle preture, consentendo a Rete4 di continuare a trasmettere. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ricordo' tuttavia l'illegittimità della concentrazione dei mezzi d'informazione e sollecito' il legislatore a produrre un adeguato quadro normativo per l'emittenza radiotelevisiva.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0826s-88.html Sentenza n. 826 del 1988]</ref>.
 
L'articolo 15, comma quarto, della Legge 6 agosto 1990 n. 223<ref>[http://www.agcom.it/L_naz/L223_90.htm Legge 6 agosto 1990 n. 223]</ref> vieta a un privato di controllare più del "''25 per cento del numero di reti nazionali previste''" e comunque non più di tre reti radiotelevisive, e soprattutto lo vieta a un editore di testate giornalistiche.<br>