Lodo Rete 4: differenze tra le versioni

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La [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte Costituzionale]] con sentenza del 1988 rigetto' le eccezioni di incostituzionalita' sollevate dalle preture, consentendo a Rete4 di continuare a trasmettere. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ricordo' tuttavia l'illegittimità della concentrazione dei mezzi d'informazione e sollecito' il legislatore a produrre un adeguato quadro normativo per l'emittenza radiotelevisiva.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0826s-88.html Sentenza n. 826 del 1988]</ref>.
 
L'articolo 15, comma quarto, della Legge 6 agosto 1990 n. 223<ref>[http://www.agcom.it/L_naz/L223_90.htm Legge 6 agosto 1990 n. 223]</ref> vietavietava a un privato di controllare più del "''25 per cento del numero di reti nazionali previste''" e comunque non più di tre reti radiotelevisive, e soprattutto lo vietavietava a un editore di testate giornalistiche.<br>
Dal momento dell'acquisto da parte di [[Fininvest]] della [[Mondadori]] e di Rete 4 si continua a discutere della legittimità per Retequattro di trasmettere, e di farlo per via analogica.