Retroattività: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
IagaBot (discussione | contributi)
m Bot: Correzione di uno o più errori comuni
Nessun oggetto della modifica
Riga 4:
L'ordinamento italiano prevede la retroattività delle leggi amministrative, mentre in [[Costituzione italiana|Costituzione]] vige il principio di non-retroattività delle legge penale.
 
La non-retroattività della legge penale, comune alla totalità degli ordinamenti giuridici, prevede che un cittadino non può essere [[processo|processato]] e condannato per azioni che non erano [[reato]] al momento in cui sono stati commessi. Se una legge penale introduce una nuova figura di reato, questa non può essere applicata per le azioni precedenti la sua approvazione, poiché al momento in cui si sono svolti i fatti il reato non sussisteva. La non-retroattività della legge penale sottende un altro principio:
*"tutto ciò che non è vietato, è lecito".
*"nulla poena sine lege"(non c'è pena senza una legge che lo preveda)
 
E' comunque permessa la retroattività qualora un [[decreto legge]] non venga trasformato in legge dal [[parlamento]], per modificare o annullare tutti gli effetti prodotti dal decreto legge in questione: in termini giuridici, il decreto legge decade retroattivamente.